Art. 2 Titolari del diritto di partecipazione 1. Possono intervenire nei processi partecipativi: a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi; b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.