Art. 2 
 
               Titolari del diritto di partecipazione 
 
  1. Possono intervenire nei processi partecipativi: 
    a)  i  cittadini  residenti  e  gli  stranieri  e   gli   apolidi
regolarmente  residenti  nel  territorio  interessato   da   processi
partecipativi; 
    b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio
le quali hanno interesse  al  territorio  stesso  o  all'oggetto  del
processo partecipativo e che il responsabile  del  dibattito  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera c), ritenga utile far  intervenire  nel
processo partecipativo.