Art. 21 Attivita' di formazione 1. La Giunta regionale, sentita l'Autorita', promuove e organizza attivita' di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in: a) corsi di formazione; b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica; c) progetti specifici; d) previsione di protocolli o convenzioni con universita' per attivita' formative; e) incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare, alla diffusione delle buone pratiche. 2. Le attivita' di formazione sono finalizzate al la promozione di una cultura della partecipazione all'interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all'interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo. 3. Le attivita' formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a: a) associazioni, esperti ed operatori locali; b) dirigenti scolastici e insegnanti; c) studenti. 4. Le attivita' formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.