Art. 21 
 
                       Attivita' di formazione 
 
  1. La Giunta regionale, sentita l'Autorita', promuove  e  organizza
attivita' di formazione a supporto dei processi partecipativi che  si
articolano in: 
    a) corsi di formazione; 
    b) materiali di studio, ricerca  e  documentazione  metodologica,
disponibili anche in via telematica; 
    c) progetti specifici; 
    d) previsione di protocolli o  convenzioni  con  universita'  per
attivita' formative; 
    e) incontri e scambi di esperienze finalizzati,  in  particolare,
alla diffusione delle buone pratiche. 
  2. Le attivita' di formazione sono finalizzate al la promozione  di
una cultura della partecipazione  all'interno  delle  amministrazioni
regionali e locali e  alla  formazione  di  personale  specializzato,
all'interno  di  tali  amministrazioni,  in  grado   di   progettare,
organizzare e gestire un processo partecipativo. 
  3. Le  attivita'  formative  riservano  particolare  attenzione  ai
giovani e sono dirette a: 
    a) associazioni, esperti ed operatori locali; 
    b) dirigenti scolastici e insegnanti; 
    c) studenti. 
  4. Le attivita' formative possono prevedere iniziative  o  progetti
specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.