Art. 24 
 
         Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale 
 
  1.  Ogni  anno  l'Autorita'  presenta  un  rapporto  al   Consiglio
regionale, che ne da' adeguata pubblicita'. 
  2. Tale rapporto contiene: 
  a) l'analisi e la valutazione dei processi partecipativi  locali  e
dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell'anno; 
  b) l'enunciazione dei  criteri  di  valutazione  adottati  ai  fini
dell'ammissione del dibattito pubblico e dei  processi  partecipativi
locali; 
  c) l'analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate; 
  d) le considerazioni sull'impatto e sulla  efficacia  dei  processi
partecipativi attivati. 
  3.  Ogni  anno  il  Consiglio  regionale  dedica  una  seduta  alla
discussione    del    rapporto    presentato    dall'Autorita'     ed
all'elaborazione ed approvazione  di  orientamenti  da  offrire  alla
valutazione della commissione consiliare competente. 
  4. Nell'anno antecedente la scadenza dell'Autorita',  il  Consiglio
regionale e la Giunta regionale promuovono  e  svolgono  percorsi  di
partecipazione e di confronto pubblico, con l'obiettivo  di  valutare
l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi
promossi ai sensi della presente legge. 
  5. Trascorsi cinque anni dalla entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi,
prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta
per motivate  ragioni,  con  deliberazione  dello  stesso  Consiglio,
tenuto conto anche degli esiti dell'attivita'  di  cui  al  comma  4,
effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di
promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.