Art. 25 Dibattito pubblico e referendum consultivo 1. L'indizione del referendum consultivo su opere, interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla costituzione e dallo statuto) determina l'inammissibilita' del dibattito pubblico sullo stesso oggetto, fermo restando quanto disposto dall'art. 46, comma 1, lettera c), della stessa legge regionale n. 62/2007.