Art. 25 
 
             Dibattito pubblico e referendum consultivo 
 
  1. L'indizione del referendum consultivo  su  opere,  interventi  o
progetti, ai sensi della legge regionale  23  novembre  2007,  n.  62
(Disciplina dei referendum regionali previsti  dalla  costituzione  e
dallo statuto) determina l'inammissibilita'  del  dibattito  pubblico
sullo stesso oggetto, fermo restando quanto  disposto  dall'art.  46,
comma 1, lettera c), della stessa legge regionale n. 62/2007.