Art. 27 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 9 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Partecipazione). - 1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalita' di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente. 2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalita' di partecipazione quali previste dal la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione al la elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa legge regionale n. 46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalita' previste dalla legge regionale n. 46/2013. 3. Nei casi di cui al comma 2: a) l'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 46/2013; b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'art. 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalita' previste dalla presente legge; c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 46/2013; d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo e' trasmesso all'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorita' competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'art. 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.».