Art. 27 
 
      Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 9 della legge regionale  n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  9  (Partecipazione).  -  1.  La  presente  legge  garantisce
l'informazione e la partecipazione del pubblico  al  procedimento  di
VAS, nelle forme e con le modalita' di cui al capo  III,  assicurando
l'intervento di  chiunque  intenda  fornire  elementi  conoscitivi  e
valutativi concernenti i possibili  effetti  del  piano  o  programma
sull'ambiente. 
  2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS  di  competenza  degli  enti
locali, gli stessi enti possono  promuovere  ulteriori  modalita'  di
partecipazione quali previste dal la legge regionale 2  agosto  2013,
n. 46 (dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione
al la elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al
sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini
della stessa legge regionale n.  46/2013.  A  tale  scopo,  gli  enti
interessati  presentano  domanda  all'Autorita'  regionale   per   la
garanzia e la promozione della partecipazione, secondo  le  modalita'
previste dalla legge regionale n. 46/2013. 
  3. Nei casi di cui al comma 2: 
  a) l'Autorita' regionale per la  garanzia  e  la  promozione  della
partecipazione decide sull'ammissione della  domanda  entro  quindici
giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui  all'art.
14 della legge regionale n. 46/2013; 
  b) il processo partecipativo ammesso  si  svolge  entro  i  termini
inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti  per
le procedure partecipative  e  nel  rispetto  del  principio  di  non
duplicazione di cui all'art. 8; in ogni caso il procedimento  di  VAS
si conclude nei tempi e con  le  modalita'  previste  dalla  presente
legge; 
  c) non ha luogo la sospensione degli  atti  amministrativi  di  cui
all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 46/2013; 
  d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo e'  trasmesso
all'Autorita'  regionale  per  la  garanzia  e  la  promozione  della
partecipazione e  all'autorita'  competente  nei  termini  utili  per
l'espressione del parere motivato di  cui  all'art.  26;  la  mancata
trasmissione  degli  esiti   non   impedisce   la   conclusione   del
procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.».