Art. 4 Procedure di nomina dell'Autorita' 1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina dell'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilita', incompatibilita' e conflitti di interesse nonche' le limitazioni per l'esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge. 2. La commissione consiliare competente, verificati i requisiti, effettua l'audizione dei candidati in possesso dei requisiti necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina dei due candidati ritenuti piu' idonei a ricoprire l'incarico, nel rispetto della parita' di genere. 3. In caso di mancanza di unanimita', la Commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Risultano eletti i due candidati piu' votati nei rispettivi generi.