Art. 4 
 
                 Procedure di nomina dell'Autorita' 
 
  1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla
nomina  dell'Autorita'  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
disposizioni  della  legge  regionale  che  disciplina  le  nomine  e
designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai  singoli
componenti   si   applicano   i   requisiti    di    ineleggibilita',
incompatibilita' e conflitti di interesse nonche' le limitazioni  per
l'esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge. 
  2. La commissione consiliare competente,  verificati  i  requisiti,
effettua  l'audizione  dei  candidati  in  possesso   dei   requisiti
necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina  dei  due
candidati ritenuti piu' idonei a ricoprire l'incarico,  nel  rispetto
della parita' di genere. 
  3. In caso di mancanza  di  unanimita',  la  Commissione  trasmette
l'elenco dei candidati idonei all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta
da almeno cinque candidati di cui almeno  due  dello  stesso  genere.
Risultano eletti i due candidati piu' votati nei rispettivi generi.