Art. 8 Interventi, progetti e opere oggetto di dibattito pubblico 1. Sono oggetto di dibattito pubblico: a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000; b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000. 2. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l'Autorita' coinvolge il soggetto promotore affinche' collabori alla realizzazione del dibattito pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L'entita' del contributo viene definita d'intesa con l'Autorita', in relazione ai costi complessivi dell'investimento previsto. 3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l'Autorita' puo' comunque disporre un dibattito pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti: a) Giunta regionale; b) Consiglio regionale; c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere; d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere; e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l'intera popolazione regionale, come definita dall'ultimo censimento. 4. Non si effettua il dibattito pubblico: a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente all'incolumita' delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita'; b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 5. Il dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione e' chiamata ad esprimersi: a) infrastrutture stradali e ferroviarie; b) elettrodotti; c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili; d) porti e aeroporti; e) bacini idroelettrici e dighe; f) reti di radiocomunicazione. 6. Per le opere di cui al comma 5: a) il dibattito pubblico si svolge con tempi e modalita' compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 9 a 12; b) l'Autorita' si adopera affinche' i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del dibattito pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario; c) l'Autorita', qualora non ravvisi la possibilita' di svolgere il dibattito pubblico, puo' comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del capo III con tempi e modalita' compatibili con il procedimento in oggetto. 7. Nei casi in cui sia disposto il dibattito pubblico e l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), lo svolgimento del dibattito pubblico e' condizione per l'avvio della procedura di valutazione. 8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste intese tra regioni: a) si applica il comma 6; b) non si applica il comma 7.