Art. 8 
 
     Interventi, progetti e opere oggetto di dibattito pubblico 
 
  1. Sono oggetto di dibattito pubblico: 
  a) le opere di  iniziativa  pubblica  che  comportano  investimenti
complessivi superiori a euro 50.000.000; 
  b) fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  23,  le  previsioni  di
localizzazione contenute in piani regionali  in  relazione  ad  opere
nazionali che comportano investimenti complessivi  superiori  a  euro
50.000.000. 
  2. Per le opere di iniziativa privata che  comportano  investimenti
complessivi superiori a euro  50.000.000,  l'Autorita'  coinvolge  il
soggetto  promotore  affinche'  collabori  alla   realizzazione   del
dibattito pubblico e vi  contribuisca  attivamente  con  un  adeguato
concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il  comma
7. L'entita' del contributo viene definita d'intesa con  l'Autorita',
in relazione ai costi complessivi dell'investimento previsto. 
  3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che  comportano  investimenti
complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti
profili di interesse regionale, l'Autorita' puo' comunque disporre un
dibattito pubblico, sia  di  propria  iniziativa,  sia  su  richiesta
motivata da parte dei seguenti soggetti: 
  a) Giunta regionale; 
  b) Consiglio regionale; 
  c)  enti  locali,  anche  in  forma   associata,   territorialmente
interessati alla realizzazione delle opere; 
  d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla  realizzazione
delle opere; 
  e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto  sedici
anni anche organizzati in associazioni e  comitati;  a  tal  fine  si
considera l'intera popolazione regionale, come  definita  dall'ultimo
censimento. 
  4. Non si effettua il dibattito pubblico: 
  a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'art.
5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente
all'incolumita'  delle  persone  e  alla  messa  in  sicurezza  degli
immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamita'; 
  b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
  5. Il dibattito pubblico si  svolge  sulle  seguenti  tipologie  di
opere nazionali per le quali la Regione e' chiamata ad esprimersi: 
  a) infrastrutture stradali e ferroviarie; 
  b) elettrodotti; 
  c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili; 
  d) porti e aeroporti; 
  e) bacini idroelettrici e dighe; 
  f) reti di radiocomunicazione. 
  6. Per le opere di cui al comma 5: 
  a)  il  dibattito  pubblico  si  svolge  con  tempi   e   modalita'
compatibili con il procedimento regolato dalla legge  statale,  anche
in deroga agli articoli da 9 a 12; 
  b) l'Autorita' si adopera affinche' i soggetti promotori assicurino
la piena collaborazione nella realizzazione del dibattito pubblico  e
vi contribuiscano anche sul piano finanziario; 
  c) l'Autorita', qualora non ravvisi la possibilita' di svolgere  il
dibattito pubblico, puo' comunque disporre un processo  partecipativo
ai sensi del capo III  con  tempi  e  modalita'  compatibili  con  il
procedimento in oggetto. 
  7. Nei casi in cui sia disposto il dibattito pubblico e l'opera sia
soggetta a valutazione di  impatto  ambientale  (VIA)  di  competenza
regionale o provinciale ai sensi della legge  regionale  12  febbraio
2010, n. 10 (Norme in materia di  valutazione  ambientale  strategica
«VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di
incidenza), lo svolgimento del dibattito pubblico e'  condizione  per
l'avvio della procedura di valutazione. 
  8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste  intese
tra regioni: 
  a) si applica il comma 6; 
  b) non si applica il comma 7.