Art. 101 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 26/2012 1. L'art. 7 della legge regionale 26/2012 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Norma transitoria). - 1. In fase di prima applicazione dell'art. 2, comma 4, come modificato dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), il Presidente della Giunta regionale nomina, entro quindici giorni dall'entrata in vigore di tale comma, i supplenti scegliendoli nell'ambito delle terne di designati pervenute in occasione dell'ultima nomina dei membri effettivi.".