Art. 101 
 
                      Sostituzione dell'art. 7 
                    della legge regionale 26/2012 
 
  1. L'art.  7  della  legge  regionale  26/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 7 (Norma transitoria). - 1. In  fase  di  prima  applicazione
dell'art. 2, comma 4, come modificato dalla legge regionale 9  agosto
2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale  2013),
il Presidente della Giunta regionale nomina,  entro  quindici  giorni
dall'entrata in  vigore  di  tale  comma,  i  supplenti  scegliendoli
nell'ambito  delle  terne  di  designati   pervenute   in   occasione
dell'ultima nomina dei membri effettivi.".