Art. 112 Modifiche all'art. 40 della legge regionale 1/2009 1. Dopo il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 1/2009 e' inserito il seguente: "3-bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonche' quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, puo' essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale.".