Art. 112 
 
                        Modifiche all'art. 40 
                    della legge regionale 1/2009 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 40 della  legge  regionale  1/2009  e'
inserito il seguente: 
  "3-bis. Il personale delle strutture di  supporto  agli  organi  di
governo di cui al  presente  articolo  nonche'  quello  di  cui  agli
articoli 49 e 55, qualora cessi il  proprio  servizio  per  qualsiasi
motivo, puo' essere successivamente riassunto per una delle strutture
di cui ai predetti articoli senza  che  decorra  alcuna  interruzione
temporale.".