Art. 114 Modifiche all'art. 44 della legge regionale 1/2009 1. Dopo il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale 1/2009 e' inserito il seguente: "4-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 53, comma 4, e dall'art. 56, comma 7.".