Art. 114 
 
                        Modifiche all'art. 44 
                    della legge regionale 1/2009 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 44 della  legge  regionale  1/2009  e'
inserito il seguente: 
  "4-bis. Il contratto non si risolve qualora  il  personale,  previo
consenso dell'interessato e del Presidente  o  del  componente  della
Giunta regionale del  cui  ufficio  di  segreteria  fa  parte,  venga
assegnato all'ufficio di  segreteria  del  Presidente  del  Consiglio
Regionale,  del  Portavoce   dell'opposizione,   di   un   componente
dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso  si
provvede all'integrazione del contratto  originario,  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 53, comma 4, e dall'art. 56, comma 7.".