Art. 115 Modifiche all'art. 51 della legge regionale 1/2009 1. Dopo il comma 3 dell'art. 51 della legge regionale 1/2009 e' inserito il seguente: "3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si' provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e 2.".