Art. 115 
 
                        Modifiche all'art. 51 
                    della legge regionale 1/2009 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 51 della  legge  regionale  1/2009  e'
inserito il seguente: 
  "3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo
consenso dell'interessato, del Presidente  del  Consiglio  Regionale,
del Portavoce dell'opposizione o di  un  componente  dell'Ufficio  di
presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o
di un componente della Giunta regionale. In  tal  caso  si'  provvede
all'integrazione del  contratto  originario,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 42, commi 1 e 2.".