Art. 117 Modifiche all'art. 56 della legge regionale 1/2009 1. Dopo il comma 8 dell'art. 56 della legge regionale 1/2009 e' inserito il seguente: "8-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 3.".