Art. 117 
 
                        Modifiche all'art. 56 
                    della legge regionale 1/2009 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 56 della  legge  regionale  1/2009  e'
inserito il seguente: 
  "8-bis. Il contratto non si risolve qualora  il  personale,  previo
consenso dell'interessato, del Presidente  del  Consiglio  regionale,
del Portavoce dell'opposizione, o di un  componente  dell'Ufficio  di
presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del
Presidente della Giunta regionale o di  un  componente  della  Giunta
stessa. In  tal  caso  si  provvede  all'integrazione  del  contratto
originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 3.".