Art. 118 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) legge regionale 6 febbraio 1984, n. 8 (Imposta regionale sulle
concessioni  statali  dei  beni  del   demanio   e   del   patrimonio
indispensabile.  Modifiche  all'art.  1  della  legge  regionale   30
dicembre 1971, n.2) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 27 dicembre 2012. n. 77 (Legge finanziaria per l'anno
2013); 
    b) legge regionale 21 marzo 2006, n.  11  (Modifiche  alla  legge
regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione
oncologica  (CSPO).  Conferimento  della  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269) a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione  e
organizzazione  dell'Istituto  per  lo  Studio   e   la   Prevenzione
Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo  Studio  e
la Prevenzione Oncologica (CSPO); 
    c) gli articoli da 20 a 25 della legge regionale 23 aprile  2007,
n. 23 (Nuovo  ordinamento  del  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale  20  gennaio  1995,  n.  9  "Disposizioni  in  materia   di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti"). 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 9 agosto 2013 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 23 luglio 2013. 
(Omissis).