Art. 118 Abrogazioni 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 6 febbraio 1984, n. 8 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indispensabile. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n.2) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2012. n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013); b) legge regionale 21 marzo 2006, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalita' giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO); c) gli articoli da 20 a 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 9 agosto 2013 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2013. (Omissis).