Art. 18 Modifiche all'art. 19 della legge regionale 26/2009 1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), e' inserito il seguente: "1-bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni.".