Art. 18 
 
                        Modifiche all'art. 19 
                    della legge regionale 26/2009 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della  legge  regionale  22  maggio
2009,  n.  26  (Disciplina  delle  attivita'  europee  e  di  rilievo
internazionale della Regione Toscana), e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali  indirizzi  di
cui al comma 1, entro trenta giorni.".