Art. 26 
 
                      Sostituzione dell'art. 12 
                    della legge regionale 68/2011 
 
  1. L'art. 12  della  legge  regionale  68/2011  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 12 (Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti). -  1.
Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell'obiettivo
programmatico dell'ente locale, la Giunta regionale  tiene  conto  di
uno o piu' dei seguenti criteri: 
    a) sostegno alla fusione di due o piu' comuni; 
    b) riduzione dei residui passivi; 
    c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale; 
    d) realizzazione di interventi legati a situazioni di  emergenza,
diversi da quelli esclusi dalla vigente normativa statale: 
    e) trasferimento o attribuzione di funzioni; 
    f) riduzione del livello di indebitamento; 
    g) capacita' di utilizzazione dei margini del patto di stabilita'
interno. 
  2. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  individua  fra
quelli di cui al comma  1,  i  criteri  da  utilizzare  nell'anno  di
riferimento e i parametri  e  le  modalita'  per  l'applicazione  dei
criteri medesimi. La deliberazione e'  adottata  previa  acquisizione
del parere  del  CAL,  che  si  esprime  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l'espressione
del parere, la Giunta regionale puo' comunque adottare l'atto. 
  3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto  di
quanto stabilito  ai  sensi  del  comma  2,  puo'  rideterminare  gli
obiettivi  programmatici  dei  singoli  enti  locali   nel   rispetto
dell'obiettivo  aggregato  unico,  tenuto   conto   degli   eventuali
interventi  compensativi  di  cui  all'art.  11,  delle  informazioni
finanziarie di monitoraggio di cui all'art. 9, comma 1, lettere b)  e
c), delle richieste  degli  enti  locali  e  della  realizzazione  di
specifici investimenti di interesse strategico regionale. 
  4.  La  deliberazione  di   cui   al   comma   3,   e'   comunicata
tempestivamente agli  enti  locali  interessati,  che  provvedono  ad
adeguare la propria gestione finanziaria e contabile  agli  obiettivi
rideterminati. La deliberazione e' altresi'  trasmessa  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  5.  Le  richieste  degli  enti  locali  di   modifica,   in   senso
peggiorativo o migliorativo,  del  proprio  obiettivo  programmatico,
devono pervenire alla Giunta  regionale  entro  il  termine  previsto
dalla deliberazione di cui al comma 2. 
  6. L'ente locale non puo' utilizzare la rideterminazione  in  senso
migliorativo  dell'obiettivo  programmatico  a  copertura  di   spesa
corrente. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  per  quanto
non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato,  cui  la  Regione
sia tenuta a dare attuazione.".