Art. 26 Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 68/2011 1. L'art. 12 della legge regionale 68/2011 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti). - 1. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell'obiettivo programmatico dell'ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o piu' dei seguenti criteri: a) sostegno alla fusione di due o piu' comuni; b) riduzione dei residui passivi; c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale; d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla vigente normativa statale: e) trasferimento o attribuzione di funzioni; f) riduzione del livello di indebitamento; g) capacita' di utilizzazione dei margini del patto di stabilita' interno. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua fra quelli di cui al comma 1, i criteri da utilizzare nell'anno di riferimento e i parametri e le modalita' per l'applicazione dei criteri medesimi. La deliberazione e' adottata previa acquisizione del parere del CAL, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l'espressione del parere, la Giunta regionale puo' comunque adottare l'atto. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 2, puo' rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell'obiettivo aggregato unico, tenuto conto degli eventuali interventi compensativi di cui all'art. 11, delle informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all'art. 9, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale. 4. La deliberazione di cui al comma 3, e' comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione e' altresi' trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 2. 6. L'ente locale non puo' utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato, cui la Regione sia tenuta a dare attuazione.".