Art. 27 
 
                        Modifiche all'art. 24 
                    della legge regionale 68/2011 
 
  1. Il comma  3  dell'art.  24  della  legge  regionale  68/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  "3. Lo statuto entra in vigore  decorsi  trenta  giorni  dalla  sua
pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per  ultimo
ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul
Bollettino ufficiale della  Regione  Toscana  e'  effettuata  a  cura
dell'unione e riporta la data in cui lo statuto e' entrato in vigore.
Dette disposizioni si  applicano  anche  alle  modifiche  statutarie,
salvo  quanto  previsto  all'art.  25,  comma  4,  per  le  modifiche
ricognitive.  Sono  comunque  in  vigore  gli  statuti  delle  unioni
pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana  alla  data
di entrata in vigore del presente comma.".