Art. 27 Modifiche all'art. 24 della legge regionale 68/2011 1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 68/2011 e' sostituito dal seguente: "3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e' effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto e' entrato in vigore. Dette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'art. 25, comma 4, per le modifiche ricognitive. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma.".