Art. 28 
 
                        Modifiche all'art. 25 
                    della legge regionale 68/2011 
 
  1. Il comma  6  dell'art.  25  della  legge  regionale  68/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  "6. Le leggi regionali che modificano le disposizioni del  presente
capo determinano,  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore,  la
cessazione di efficacia delle norme statutarie incompatibili."