Art. 28 Modifiche all'art. 25 della legge regionale 68/2011 1. Il comma 6 dell'art. 25 della legge regionale 68/2011 e' sostituito dal seguente: "6. Le leggi regionali che modificano le disposizioni del presente capo determinano, dalla data della loro entrata in vigore, la cessazione di efficacia delle norme statutarie incompatibili."