Art. 33 
 
                        Modifiche all'art. 37 
                    della legge regionale 68/2011 
 
  1. Alla fine del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 68/2011
sono aggiunte le seguenti parole: "Sono fatti salvi i  casi  previsti
dal comma 2-bis". 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge  regionale  68/2011  e'
aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Le dimissioni del sindaco da componente  di  diritto  degli
organi collegiali dell'unione sono ammesse esclusivamente in caso  di
scelta effettuata per incompatibilita',  ai  sensi  dell'articolo  l,
comma 2, lettera h), del  d.lgs.  39/2013.  Il  sindaco  cessa  dalle
cariche dal momento in cui le  dimissioni  sono  state  acquisite  al
protocollo dell'unione. Le presenti disposizioni si  applicano  anche
ai soggetti che sostituiscono il  sindaco  ai  sensi  della  presente
legge.   Nel   caso   in   cui,   per   dimissioni   successive   per
incompatibilita', non residuano ulteriori componenti della giunta, la
sostituzione e' effettuata secondo le medesime modalita'  e  per  gli
effetti dell'art. 36, comma 3-bis.".