Art. 33 Modifiche all'art. 37 della legge regionale 68/2011 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: "Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 2-bis". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 68/2011 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilita', ai sensi dell'articolo l, comma 2, lettera h), del d.lgs. 39/2013. Il sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell'unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della presente legge. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilita', non residuano ulteriori componenti della giunta, la sostituzione e' effettuata secondo le medesime modalita' e per gli effetti dell'art. 36, comma 3-bis.".