Art. 35 
 
                        Modifiche all'art. 55 
                    della legge regionale 68/2011 
 
  1. Dopo la lettera b-bis) del comma  1  dell'art.  55  della  legge
regionale 68/2011, e' inserita la seguente: 
  "b-ter) il limite dimensionale di cui alla lettera a), puo'  essere
diverso se almeno tre comuni  costituiscono  un'unione  di  comuni  e
svolgono, mediante la medesima unione, tutte le funzioni fondamentali
per le quali e' previsto l'esercizio associato obbligatorio.  In  tal
caso il limite dimensionale corrisponde alla popolazione  complessiva
dei comuni costituenti l'unione;".