Art. 35 Modifiche all'art. 55 della legge regionale 68/2011 1. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 68/2011, e' inserita la seguente: "b-ter) il limite dimensionale di cui alla lettera a), puo' essere diverso se almeno tre comuni costituiscono un'unione di comuni e svolgono, mediante la medesima unione, tutte le funzioni fondamentali per le quali e' previsto l'esercizio associato obbligatorio. In tal caso il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dei comuni costituenti l'unione;".