Art. 38 
 
                        Modifiche all'art. 83 
                    della legge regionale 68/2011 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 83 della legge regionale  68/2011,  e'
aggiunto il seguente: 
  "4-bis.  A  decorrere  dall'anno  2012  la   popolazione   di   cui
all'allegato B, per i comuni il cui  territorio  e'  classificato  in
parte  montano,  puo'  essere  aggiornata,  con  provvedimento  della
struttura regionale competente, nei seguenti casi: 
    a) se l'ultimo dato disponibile della popolazione del  comune  al
31  dicembre  risulta  inferiore  alla  popolazione  montana  di  cui
all'allegato B; 
    b)  se  l'unione  di  comuni  o  i  singoli  comuni   interessati
trasmettono entro il 31 gennaio i dati della  popolazione  montana  e
questa presenta in un incremento, rispetto  all'anno  precedente,  di
almeno il 5 per cento; 
    c) sulla base dei dati trasmessi  dai  singoli  comuni,  dopo  la
pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT  del  censimento
della popolazione.".