Art. 38 Modifiche all'art. 83 della legge regionale 68/2011 1. Dopo il comma 4 dell'art. 83 della legge regionale 68/2011, e' aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio e' classificato in parte montano, puo' essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, nei seguenti casi: a) se l'ultimo dato disponibile della popolazione del comune al 31 dicembre risulta inferiore alla popolazione montana di cui all'allegato B; b) se l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento; c) sulla base dei dati trasmessi dai singoli comuni, dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT del censimento della popolazione.".