Art. 40 
 
                        Modifiche all'art. 90 
                    della legge regionale 68/2011 
 
  1. Dopo la lettera a) del comma  1-bis  dell'art.  90  della  legge
regionale 68/2011 e' inserita la seguente: 
  "a-bis)  non  e'  considerata  la  funzione  fondamentale  relativa
all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta,  avvio  e
smaltimento e recupero dei rifiuti  urbani  e  alla  riscossione  dei
relativi tributi, dalla data di affidamento  del  servizio  da  parte
dell'Autorita' per il servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani, di cui all'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n.
69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle  autorita'  per
il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche  alle
leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998,  35/2011
e 14/2007), al gestore unico, ai sensi della legge regionale  69/2011
stessa". 
  2. Il comma 4  dell'art.  90  della  legge  regionale  68/2011,  e'
sostituito dal seguente: 
  "4. I contributi non possono comunque essere concessi  se  l'unione
e' in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della  concessione,
e' stato adottato o sussistono le condizioni perche' sia adottato  il
decreto di revoca di cui all'art. 91 o se l'unione non ha  provveduto
agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge.". 
  3. Il comma 13  dell'art.  90  della  legge  regionale  68/2011  e'
abrogato.