Art. 40 Modifiche all'art. 90 della legge regionale 68/2011 1. Dopo la lettera a) del comma 1-bis dell'art. 90 della legge regionale 68/2011 e' inserita la seguente: "a-bis) non e' considerata la funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, dalla data di affidamento del servizio da parte dell'Autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), al gestore unico, ai sensi della legge regionale 69/2011 stessa". 2. Il comma 4 dell'art. 90 della legge regionale 68/2011, e' sostituito dal seguente: "4. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione e' in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, e' stato adottato o sussistono le condizioni perche' sia adottato il decreto di revoca di cui all'art. 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge.". 3. Il comma 13 dell'art. 90 della legge regionale 68/2011 e' abrogato.