Art. 46 Modifiche all'art. 25 della legge regionale 16/1999 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), e' sostituita dalla seguente: "c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Boletus Sezione Edules, Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'art. 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;".