Art. 46 
 
                        Modifiche all'art. 25 
                    della legge regionale 16/1999 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale  22
marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei),
e' sostituita dalla seguente: 
  "c) da euro 5,00 a  euro  30,00  per  ogni  esemplare  raccolto  di
Amanita caesarea allo stato  di  ovolo  chiuso,  di  Boletus  Sezione
Edules,  Hygrophorus  marzuolus  o  Lyophyllum  gambosum  (Tricholoma
georgii) con  diametro  inferiore  alle  dimensioni  minime  indicate
nell'art. 13, comma 1, e comunque con  un  importo  massimo  di  euro
1.000,00;".