Art. 59 
 
                      Sostituzione dell'art. 41 
                    della legge regionale 38/2004 
 
  1. L'art. 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per
la disciplina della ricerca, della coltivazione e  dell'utilizzazione
delle acque minerali, di  sorgente  e  termali),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 41 (Avvio dell'attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale
naturale  e  di  sorgente).  -  1.   L'avvio   di   un'attivita'   di
utilizzazione  dell'acqua  minerale  naturale  e   di   sorgente   e'
assoggettato al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e
22 del d.lgs. 176/2011. 
  2. La domanda di autorizzazione e' presentata allo sportello  unico
per  le  attivita'  produttive  (SUAP)  competente  per   territorio.
L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento del  possesso  dei
requisiti di  cui  all'art.  42,  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'art. 4, commi 1 e  3,  e  dall'art.  7,  comma  l,  della  legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 16  (Norme  in  materia  di  igiene  e
sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale
e farmaceutica). 
  3. La competente azienda USL espleta le  funzioni  di  vigilanza  e
controllo ufficiale previste dall'art. 46 della presente legge. 
  4. Il  soggetto  esercente  attivita'  di  utilizzazione  di  acqua
minerale naturale e di sorgente e' tenuto a comunicare  al  SUAP  del
comune competente la variazione dei dati identificativi, la  cessione
o la cessazione dell'attivita', nonche' ogni variazione significativa
dell'attivita'.".