Art. 59 Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale 38/2004 1. L'art. 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), e' sostituito dal seguente: "Art. 41 (Avvio dell'attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente). - 1. L'avvio di un'attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente e' assoggettato al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 del d.lgs. 176/2011. 2. La domanda di autorizzazione e' presentata allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) competente per territorio. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 42, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 3, e dall'art. 7, comma l, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Norme in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). 3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall'art. 46 della presente legge. 4. Il soggetto esercente attivita' di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente e' tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attivita', nonche' ogni variazione significativa dell'attivita'.".