Art. 60 Inserimento dell'art. 48-bis nella legge regionale 38/2004 1. Dopo l'art. 48 della legge regionale 38/2004 e' inserito il seguente: "Art. 48-bis (Ulteriore norma transitoria). - 1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, approva le modalita' di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 41, conformemente a quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, lettera f-bis). 2. Gli esercenti di attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente gia' registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), e quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attivita' (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'avvio delle attivita' medesime, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 41 nel termine di tre mesi dalla data di approvazione delle modalita' di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 1. 3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione gli esercenti di attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente continuano a svolgere la loro attivita'.".