Art. 60 
 
                    Inserimento dell'art. 48-bis 
                    nella legge regionale 38/2004 
 
  1. Dopo l'art. 48 della legge  regionale  38/2004  e'  inserito  il
seguente: 
  "Art.  48-bis  (Ulteriore  norma  transitoria).  -  1.  La   Giunta
regionale, entro il  termine  di  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  articolo,  approva  le  modalita'  di
rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'art.  41,  conformemente  a
quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, lettera f-bis). 
  2. Gli esercenti di attivita' di utilizzazione dell'acqua  minerale
naturale e di sorgente gia'  registrati  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  1°   agosto   2006,   n.   40/R
(Regolamento  di  attuazione  del  regolamento  CE  n.  852/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  29  aprile  2004  che  stabilisce  norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale),
e quelli che hanno presentato una dichiarazione di  inizio  attivita'
(DIA) o una segnalazione certificata di inizio attivita'  (SCIA)  per
l'avvio  delle  attivita'  medesime,   sono   tenuti   a   richiedere
l'autorizzazione di cui all'art. 41 nel termine  di  tre  mesi  dalla
data di approvazione delle modalita' di rilascio  dell'autorizzazione
ai sensi del comma 1. 
  3. Nelle more del rilascio  dell'autorizzazione  gli  esercenti  di
attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente
continuano a svolgere la loro attivita'.".