Art. 62 Modifiche all'art. 37 della legge regionale 40/2005 1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente: "1. Il direttore generale e' nominato con le modalita' previste dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto delegato tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'.". 2. Il comma 7 dell'art. 37 della legge regionale 40/2005 e' sostituito dal seguente: "7. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale 68/1983, modifiche alla legge regionale 38/2000, alla legge regionale 74/2004 e alla legge regionale 5/2008).".