Art. 62 
 
                        Modifiche all'art. 37 
                    della legge regionale 40/2005 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 24 febbraio  2005,
n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario  regionale),  e'  sostituito
dal seguente: 
  "1. Il direttore generale e' nominato  con  le  modalita'  previste
dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto  delegato  tra  i  soggetti  in
possesso dei requisiti ivi previsti,  che  non  abbiano  compiuto  il
sessantacinquesimo anno di eta'.". 
  2. Il comma  7  dell'art.  37  della  legge  regionale  40/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  "7. Al direttore generale si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 4 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione
dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali  e
norme in  materia  di  trasparenza  patrimoniale  e  associativa  dei
componenti degli organi della  Regione  e  dei  titolari  di  cariche
istituzionali di garanzia e di cariche direttive.  Abrogazione  della
legge regionale 49/1983, abrogazione parziale della  legge  regionale
68/1983, modifiche alla legge regionale 38/2000, alla legge regionale
74/2004 e alla legge regionale 5/2008).".