Art. 64 
 
                        Modifiche all'art. 41 
                    della legge regionale 40/2005 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 41 della legge  regionale  40/2005  e'
inserito il seguente: 
  "2-bis. Qualora entro quarantacinque giorni  dalla  cessazione  del
mandato il direttore generale non provveda  alla  ricostituzione  del
collegio,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  nomina  in   via
straordinaria, nei successivi  trenta  giorni,  un  collegio  di  tre
componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso  inutilmente
il predetto termine, vi provvede il Ministero dell'economia  e  delle
finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario  cessa
le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.". 
  2. Il comma  3  dell'art.  41  della  legge  regionale  40/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  "3. Entro dieci giorni dalla data in cui  e'  venuto  a  conoscenza
della cessazione di uno o piu' componenti a  seguito  di  dimissioni,
vacanza o qualunque altra causa, il  direttore  generale  provvede  a
chiedere una nuova  designazione  all'amministrazione  competente  ed
alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta  giorni  dalla
data di designazione. In caso di mancanza di piu' di  due  componenti
deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora  il
direttore  generale  non  proceda  alla  ricostituzione   dell'intero
collegio entro il termine di trenta giorni il Presidente della Giunta
regionale  provvede  a  costituirlo  in  via  straordinaria  con   un
funzionario della Regione e due designati dal Ministero del tesoro in
possesso  dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente.   Il
collegio   straordinario   cessa   le   proprie   funzioni   all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario.".