Art. 66 Modifiche all'art. 89 della legge regionale 40/2005 1. Il comma 6 dell'art. 89 della legge regionale 40/2005 e' sostituito dal seguente: "6. I membri del Consiglio sanitario regionale sono nominati dal Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g-bis), sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Consiglio regionale.".