Art. 66 
 
                        Modifiche all'art. 89 
                    della legge regionale 40/2005 
 
  1. Il comma  6  dell'art.  89  della  legge  regionale  40/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  "6. I membri del Consiglio sanitario regionale  sono  nominati  dal
Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni  dei  componenti  di
cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g-bis), sono trasmesse dalla
Giunta regionale al Consiglio regionale entro sessanta  giorni  dalla
data di scadenza del Consiglio regionale.".