Art. 7 Modifiche all'art. 10 della legge regionale 5/2008 1. La lettera c) del comma l dell'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), e' sostituita dalla seguente: "c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione:".