Art. 7 
 
                        Modifiche all'art. 10 
                    della legge regionale 5/2008 
 
  1. La lettera c) del comma l dell'art. 10 della legge  regionale  8
febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni  e  di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione),  e'
sostituita dalla seguente: 
  "c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 7
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo  unico  delle
disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a  sentenze  definitive  di
condanna per delitti non colposi, a  norma  dell'art.  1,  comma  63,
della legge 6  novembre  2012,  n.  190),  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione:".