Art. 73 Modifiche all'art. 4 della legge regionale 3/2008 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica "CSPO"), e' sostituito dal seguente: "1. Il direttore generale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre, n. 421). La nomina del direttore generale e' preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale e decorsi trenta giorni dal ricevimento della medesima.". 2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3/2008 e' sostituito dal seguente: "2. Il direttore generale e' nominato con le modalita' previste dall'art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'.". 3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 3/2008 e' sostituito dal seguente: "3. Le cause di inconferibilita' e di incompatibilita' dell'incarico di direttore generale sono indicate nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).".