Art. 73 
 
                        Modifiche all'art. 4 
                    della legge regionale 3/2008 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2008, n.
3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto  per  lo  Studio  e  la
prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del  Centro  per
lo Studio e la prevenzione  Oncologica  "CSPO"),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. Il direttore generale e' nominato dal Presidente  della  Giunta
regionale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3 del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre, n. 421). La
nomina del direttore generale e' preceduta da motivata  comunicazione
al Consiglio regionale e decorsi trenta giorni dal ricevimento  della
medesima.". 
  2.  Il  comma  2  dell'art.  4  della  legge  regionale  3/2008  e'
sostituito dal seguente: 
  "2. Il direttore generale e' nominato  con  le  modalita'  previste
dall'art. 3-bis, comma 3, del  d.lgs.  502/1992  tra  i  soggetti  in
possesso dei requisiti ivi previsti,  che  non  abbiano  compiuto  il
sessantacinquesimo anno di eta'.". 
  3.  Il  comma  3  dell'art.  4  della  legge  regionale  3/2008  e'
sostituito dal seguente: 
  "3.  Le   cause   di   inconferibilita'   e   di   incompatibilita'
dell'incarico di direttore generale sono indicate nel d.lgs. 502/1992
e nel decreto legislativo 8  aprile  2013,  n.  39  (Disposizioni  in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6  novembre
2012, n. 190).".