Art. 77 
 
                        Modifiche all'art. 10 
                    della legge regionale 65/1997 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 10 della legge regionale 65/1997 dopo le
parole: "degli organi" sono inserite le  seguenti:  "e  del  Comitato
scientifico". 
  2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale  65/1997  dopo  le
parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione della
Comunita' del parco,".