Art. 77 Modifiche all'art. 10 della legge regionale 65/1997 1. Nella rubrica dell'art. 10 della legge regionale 65/1997 dopo le parole: "degli organi" sono inserite le seguenti: "e del Comitato scientifico". 2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 65/1997 dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione della Comunita' del parco,".