Art. 3 
 
           Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 
                        18 giugno 2007, n. 14 
 
  1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 14/2007 sono inseriti
i seguenti articoli: 
  «Art. 5-bis (Interventi  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  in
materia  ambientale).  -  1.  Nell'attuazione  delle   politiche   di
prevenzione e contrasto dei fenomeni di  illegalita'  in  materia  di
tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attivita' criminose  di
tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e  convenzioni
con le  autorita'  statali  operanti  sul  territorio  regionale  nel
settore ambientale, le associazioni  di  imprese,  le  organizzazioni
sindacali,  le  associazioni  di  volontariato  e   le   associazioni
ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8  luglio  1986,
n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale).  A  tal  fine  possono  essere  altresi'  previste
specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni  fra
la Regione e i suindicati soggetti. 
  Art. 5-ter (Interventi nei  settori  economici  e  nelle  pubbliche
amministrazioni regionali e locali). - 1. La  Regione  opera  per  la
diffusione  della  cultura  della  legalita'  e  della   cittadinanza
responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e
delle  professioni  al  fine  di  favorire  il  coinvolgimento  degli
operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto  alla  criminalita'
organizzata e  mafiosa.  A  tal  fine  essa  promuove  iniziative  di
sensibilizzazione  e  di  formazione,  in   collaborazione   con   le
associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e  dei
lavoratori, nonche' con le associazioni, gli ordini ed i collegi  dei
professionisti. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  nelle  amministrazioni
pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera  g),
della Costituzione, la  Regione  promuove  iniziative  di  formazione
volte a diffondere la  cultura  dell'etica  pubblica,  a  fornire  ai
pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare  una
spiccata sensibilita' al fine della prevenzione e del contrasto  alla
corruzione ed agli altri reati connessi con le attivita'  illecite  e
criminose di cui alla presente legge. 
  Art.  5-quater  (Istituzione  dell'Osservatorio   regionale   sulla
criminalita' organizzata di stampo mafioso e per la promozione  della
cultura della legalita').  -  1.  E'  istituto  presso  il  Consiglio
regionale del Piemonte  ai  sensi  dell'articolo  100  dello  statuto
regionale, l'Osservatorio regionale sulla criminalita' organizzata di
stampo  mafioso  e  per  la  prevenzione  dei  fenomeni   dell'usura,
dell'estorsione e del riciclaggio. 
  2. L'Osservatorio opera quale organismo  consultivo  dell'assemblea
regionale con funzioni di iniziativa e di  coordinamento  nell'ambito
delle politiche di prevenzione  dell'usura  e  di  altre  fattispecie
criminali,  di  sensibilizzazione  ed  educazione  civica  sui   temi
connessi alla criminalita' organizzata di stampo mafioso. 
  3. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio  sulle  leggi  e  sui
provvedimenti di cui al comma 2. 
  4.  Composizione,  modalita'   di   organizzazione,   struttura   e
funzionamento   dell'Osservatorio   sono   definite   con    apposito
regolamento    del    Consiglio    regionale.    La    partecipazione
all'Osservatorio non ha titolo oneroso. 
  5. L'Osservatorio promuove specifiche azioni di  tipo  educativo  e
culturale nei confronti  dei  fenomeni  connessi  all'usura  volte  a
favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le  istituzioni  e
le  associazioni  economiche  e  sociali  presenti   nel   territorio
regionale. 
  6. L'Osservatorio mette in atto azioni per prevenire le  situazioni
di  disagio  e  di  dipendenza  connesse  o  derivanti  da  attivita'
criminose  di  tipo  organizzato  e  mafioso,  nel   rispetto   delle
discipline vigenti in  materia  sociale  e  sanitaria  nell'esercizio
delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo. 
  7. Gli interventi che la  Regione  svolge  in  materie  di  propria
competenza ed in particolare nelle materie previste dall'articolo  5,
comma 2 della legge regionale 10 dicembre 2007, n.  23  (Disposizioni
relative alle politiche regionali in materia di sicurezza  integrata)
si coordinano con gli interventi dell'Osservatorio nell'ambito  delle
politiche  di  prevenzione  sui  temi  connessi   alla   criminalita'
organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali e  con
gli  altri  interventi  regionali  di  cui   alla   presente   legge.
Nell'ambito   delle   stesse   materie   di   competenza    regionale
l'Osservatorio: 
  a) garantisce il raccordo dei  progetti  e  delle  attivita'  delle
strutture regionali competenti; 
  b) fornisce supporto e consulenza nei confronti degli enti locali e
dei soggetti  pubblici  e  privati  in  materia  di  prevenzione  dei
fenomeni della criminalita' organizzata di stampo mafioso e di  altre
fattispecie criminali. 
  8. E' istituito presso l'Osservatorio un centro di  documentazione,
aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine
organizzato  e  mafioso,  con  specifico   riguardo   al   territorio
regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per
la raccolta di  materiali  e  per  la  diffusione  di  conoscenze  in
materia.».