Art. 10 Sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali 1. Nell'osservanza dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, i consiglieri regionali eletti possono versare, su loro richiesta, contributi previdenziali nella misura del 16 per cento dell'indennita' di carica percepita al netto delle ritenute fiscali, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. A tal fine la Giunta e' impegnata a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale che disciplini il predetto sistema previdenziale sulla base dei seguenti parametri: a) accessibilita' al trattamento pensionistico all'eta' minima di sessantacinque anni; b) necessita' di contribuzioni previdenziali volontarie per un periodo non inferiore a cinque anni. A tal fine sono computabili i contributi versati dai consiglieri regionali che non abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la percezione del soppresso assegno vitalizio non ancora rimborsati ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, e gli eventuali contributi volontari versati nella X legislatura ai sensi dell'art. 12, comma 5, della medesima legge regionale; c) rimborsabilita', a domanda, dei contributi volontari versati dai consiglieri regionali che non maturino il periodo minimo di contribuzione per accedere al trattamento pensionistico; d) possibilita' di coprire, a domanda, il periodo mancante di contribuzione con versamenti volontari nella misura del 16 per cento dell'indennita' di carica percepita al momento della domanda, al netto delle ritenute fiscali.