Art. 10 
 
                 Sistema previdenziale contributivo 
                      dei consiglieri regionali 
 
  1.  Nell'osservanza  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   m),   del
decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 213/2012, i consiglieri regionali eletti possono versare, su  loro
richiesta, contributi previdenziali nella misura  del  16  per  cento
dell'indennita' di carica percepita al netto delle ritenute  fiscali,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. A tal fine la Giunta e' impegnata a  presentare,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  una
proposta di  legge  regionale  che  disciplini  il  predetto  sistema
previdenziale sulla base dei seguenti parametri: 
    a) accessibilita' al trattamento pensionistico all'eta' minima di
sessantacinque anni; 
    b) necessita' di contribuzioni previdenziali  volontarie  per  un
periodo non inferiore a cinque anni. A tal fine  sono  computabili  i
contributi versati dai consiglieri regionali che non abbiano maturato
i requisiti di contribuzione per la percezione del soppresso  assegno
vitalizio non ancora rimborsati ai sensi dell'art. 12, comma 4, della
legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2,  e  gli  eventuali  contributi
volontari versati nella X legislatura ai sensi dell'art. 12, comma 5,
della medesima legge regionale; 
    c) rimborsabilita', a domanda, dei contributi  volontari  versati
dai consiglieri regionali che  non  maturino  il  periodo  minimo  di
contribuzione per accedere al trattamento pensionistico; 
    d) possibilita' di coprire, a domanda,  il  periodo  mancante  di
contribuzione con versamenti volontari nella misura del 16 per  cento
dell'indennita' di carica percepita  al  momento  della  domanda,  al
netto delle ritenute fiscali.