Art. 11 
 
              Esclusione dall'erogazione del vitalizio 
 
  1. A norma dell'art. 2, comma 1, lettera n), del  decreto-legge  n.
174/2012, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  213/2012,
qualora il titolare dell'assegno  vitalizio  o  l'avente  diritto  al
vitalizio siano condannati in via  definitiva  per  uno  dei  delitti
contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II,  Titolo  II,
del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione  dai  pubblici
uffici,  l'erogazione  del  vitalizio  e'  esclusa,  ai  sensi  degli
articoli 28 e 29 del codice penale, per  una  durata  pari  a  quella
della interdizione stessa. 
  2. Il titolare o l'avente diritto all'assegno vitalizio  condannato
nei termini di cui al comma 1 e' tenuto a darne  comunicazione  entro
cinque giorni dalla notifica della sentenza ai competenti uffici  del
Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento
alla verifica d'ufficio  della  sussistenza  di  eventuali  condanne,
procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite
a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza.