Art. 11 Esclusione dall'erogazione del vitalizio 1. A norma dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio e' esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa. 2. Il titolare o l'avente diritto all'assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni dalla notifica della sentenza ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza.