Art. 12 Finanziamento dell'attivita' dei gruppi consiliari regionali. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20. 1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 novembre 1991, numero 20 (Testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), sono soppresse le parole «dell'art. 11» e «degli articoli 16, 17 e 18». 2. L'art. 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. I gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attivita' istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati, unicamente per lo svolgimento di tale attivita', come organi del Consiglio regionale. Ai fini dello svolgimento di attivita' diverse da quelle di cui al precedente periodo, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attivita' sono svolte in regime privatistico. 2. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, e' previsto un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo, cui si aggiunge una somma di euro 0, 05 per abitante della regione risultante dall'ultimo censimento. 3. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o piu' gruppi consiliari, il contributo di cui al comma 2 e' rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale. Le conseguenti modificazioni nell'assegnazione del contributo, nonche' gli eventuali conguagli rispetto a quanto gia' corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui e' intervenuta la variazione. 4. E' esclusa in ogni caso la contribuzione a gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti all'esito delle elezioni o che si siano ridotti ad un unico componente nel corso della legislatura. 5. Il presidente del gruppo misto e' responsabile della gestione del contributo le attivita' istituzionali comuni e per la rendicontazione prevista dal successivo art. 8. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo non e' erogato. 6. Il contributo di cui all'art. 3 e' riconosciuto a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura e fino al termine della legislatura. 7. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo e' ripartito su base mensile. 8. Il contributo e' erogato in rate quadrimestrali anticipate ed e' accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo. 9. Il contributo assegnato e' destinato agli scopi istituzionali riferiti alla attivita' del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, nonche' per l'apertura di uffici territoriali funzionali ai predetti scopi. E' esclusa in ogni caso la possibilita' di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici. Valgono, altresi', le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato «A» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 concernente "Recepimento delle linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013». 3. L'art. 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. E' messa a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unita' di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere iscritto al gruppo, conformemente al parametro definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. 2. Il personale di cui al comma 1 puo' essere scelto: a) tra i dipendenti regionali di ruolo; b) tra i dipendenti degli altri enti pubblici o locali o di amministrazioni dello Stato, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi. 3. Il personale di cui alla lettera a) del comma 2 e' assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilita' dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento e' deliberato d'intesa con la Giunta regionale, cui compete la verifica di cui sopra. 4. La Giunta regionale provvede, altresi', a seguito di richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b) del comma 2. 5. Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso del dipendente. 6. I dipendenti assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del gruppo consiliare». 4. L'art. 5 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. L'orario di servizio del personale di cui all'art. 4, le modalita' per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale dipendente della Regione. 2. Gli oneri relativi alle indennita' per missioni affidate dai gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei gruppi stessi». 5. L'art. 6 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e' sostituito dal seguente: «Art. 6. - 1. I gruppi consiliari che non intendano avvalersi, per l'intero contingente numerico spettante, o per parte di esso, del personale dell'organico regionale o comandato e messo a disposizione ai sensi dell'art. 4, ricevono, per ogni unita' o quota parte di essa non assegnata, un contributo mensile parametrato alla retribuzione annua di un dipendente regionale di categoria D, posizione economica D6, riconosciuta dal Contratto collettivo di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali all'epoca vigente, comprensivo di ogni onere posto a carico del datore di lavoro, di tredicesima mensilita' e di trattamento di fine rapporto, con l'esclusione dell'emolumento di cui all'art. 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il contributo di cui comma 1 e' riconoscibile a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e fino al termine della legislatura. 3. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo e' ripartito su base mensile. 4. Il contributo e' erogato in rate mensili anticipate ed e' accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quota del contributo di cui all'art. 3, comma 2. 5. I gruppi provvedono direttamente, sotto la titolarita' e la responsabilita' esclusiva del presidente del gruppo, alla stipulazione dei contratti di lavoro subordinato o autonomo, all'affidamento delle consulenze o ad altri rapporti di collaborazione ritenuti occorrenti per il funzionamento del gruppo, accollandosi le spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione, convegni o congressi ed i relativi oneri di missione». 6. L'art. 7 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e' sostituito dal seguente: «Art. 7. - 1. Ciascun gruppo organizza in assoluta autonomia le proprie attivita' adottando un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalita' per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e per la tenuta della contabilita', nel rispetto delle linee guida recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012. Nello stesso deve essere previsto che il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne e' responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate da altro componente del gruppo espressamente individuato. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile. 2. Le operazioni di gestione sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilita' dei pagamenti previsti dalla normativa vigente. 3. Le risorse derivanti da economie registrate annualmente nella gestione dei contributi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Alla scadenza della legislatura, le somme non impegnate devono essere restituite alla Tesoreria regionale. 4. I beni durevoli acquistati dal gruppo consiliare sono caricati in apposito inventario e, al termine della legislatura, restituiti al Consiglio regionale unitamente a mobili, apparecchiature e altri oggetti assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 2, con apposito verbale». 7. L'art. 8 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e' modificato, e' sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto annuale, debitamente sottoscritto, per consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dimostrare la regolare tenuta della contabilita', con indicazione delle risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale e del titolo del trasferimento, nonche' delle misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati. 2. A fine legislatura, o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dall'evento a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo. 3. Il rendiconto e' articolato secondo il modello di cui all'allegato «B» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2010 ed e' corredato della copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione e' conservata a norma di legge. 4. Ciascun gruppo trasmette il rendiconto al Presidente del Consiglio regionale che, informatone l'Ufficio di presidenza, ne prende atto unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti e lo invia entro cinque giorni al Presidente della Regione affinche' possa inoltrarlo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. 5. Il rendiconto rimane allegato alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853. 6. Allo scopo di garantire la massima pubblicita' e trasparenza, il rendiconto di esercizio e' pubblicato su apposito spazio del sito istituzionale della Regione unitamente alla delibera con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si e' espressa sulla regolarita' dello stesso. 7. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso la segretaria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo, e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito». 8. Alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis. - 1. I Presidenti dei gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione per questioni attinenti alla gestione ovvero alla redazione dei rendiconti e si muniscono del parere del Collegio sul rendiconto prima della sua trasmissione al Presidente del Consiglio regionale:».