Art. 12 
 
Finanziamento  dell'attivita'  dei   gruppi   consiliari   regionali.
  Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20. 
 
  1. Al primo comma dell'art. 1  della  legge  regionale  4  novembre
1991, numero 20  (Testo  unico  in  materia  di  funzionamento  e  di
assegnazione di personale ai gruppi consiliari),  sono  soppresse  le
parole «dell'art. 11» e «degli articoli 16, 17 e 18». 
  2. L'art. 3 della  legge  regionale  4  novembre  1991,  n.  20  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  3.  -  1.   I   gruppi   consiliari   sono   articolazioni
organizzative  del  Consiglio  regionale  ai  fini  dell'espletamento
dell'attivita'  istituzionale  in  seno  all'Assemblea   legislativa,
connotati, unicamente per lo  svolgimento  di  tale  attivita',  come
organi  del  Consiglio  regionale.  Ai  fini  dello  svolgimento   di
attivita' diverse da quelle di cui al precedente  periodo,  i  gruppi
consiliari sono formazioni associative di  consiglieri  regionali  e,
pertanto, tali attivita' sono svolte in regime privatistico. 
  2. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito  a
norma  del  regolamento  interno  del  Consiglio,  e'   previsto   un
contributo annuo fisso, al netto delle spese  per  il  personale,  in
ragione di euro 5000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo,  cui
si aggiunge una somma di  euro  0,  05  per  abitante  della  regione
risultante dall'ultimo censimento. 
  3.  Nel  caso  di  variazione,  durante   la   legislatura,   della
composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione  di  nuovi
gruppi, o nel caso di fusione di due o  piu'  gruppi  consiliari,  il
contributo di cui  al  comma  2  e'  rideterminato  o  attribuito  in
proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori  oneri  per  il
bilancio regionale. Le  conseguenti  modificazioni  nell'assegnazione
del contributo, nonche' gli eventuali  conguagli  rispetto  a  quanto
gia' corrisposto in  precedenza,  decorrono  dal  mese  successivo  a
quello in cui e' intervenuta la variazione. 
  4. E' esclusa in ogni caso la contribuzione a gruppi composti da un
solo consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti all'esito
delle elezioni o che si siano ridotti  ad  un  unico  componente  nel
corso della legislatura. 
  5. Il presidente del gruppo misto e'  responsabile  della  gestione
del  contributo  le  attivita'  istituzionali   comuni   e   per   la
rendicontazione prevista dal successivo art. 8. Se  al  gruppo  misto
aderisce un solo consigliere il contributo non e' erogato. 
  6. Il contributo di cui all'art.  3  e'  riconosciuto  a  decorrere
dalla data della prima  seduta  del  Consiglio  regionale  ad  inizio
legislatura e fino al termine della legislatura. 
  7. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua  percezione,  il
contributo e' ripartito su base mensile. 
  8. Il contributo e' erogato in rate quadrimestrali anticipate ed e'
accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del
gruppo. 
  9. Il contributo assegnato e' destinato  agli  scopi  istituzionali
riferiti alla attivita'  del  Consiglio  regionale  e  alle  relative
funzioni di studio, editoria e comunicazione, nonche' per  l'apertura
di uffici territoriali funzionali ai predetti scopi.  E'  esclusa  in
ogni   caso   la   possibilita'   di   finanziare,   direttamente   o
indirettamente, le spese di funzionamento  degli  organi  centrali  e
periferici  dei  partiti  o  dei  movimenti  politici  e  delle  loro
articolazioni politiche o amministrative o  di  altri  rappresentanti
interni ai partiti o ai movimenti  politici.  Valgono,  altresi',  le
prescrizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6  dell'allegato  «A»
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  dicembre
2012 concernente "Recepimento delle linee  guida  per  l'approvazione
del rendiconto di esercizio annuale approvato dai  gruppi  consiliari
dei  Consigli  regionali  ai  sensi  dell'art.   1,   comma   9   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213'',  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013». 
  3. L'art. 4 della legge  regionale  4  novembre  1991,  n.  20,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  4.  -  1.  E'  messa  a  disposizione  di  ciascun  gruppo
consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento,  una
unita'  di  categoria  D,  posizione  economica   D6,   per   ciascun
consigliere iscritto al gruppo, conformemente al  parametro  definito
ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  h),  del  decreto-legge  n.
174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. 
  2. Il personale di cui al comma 1 puo' essere scelto: 
    a) tra i dipendenti regionali di ruolo; 
    b) tra i dipendenti degli altri  enti  pubblici  o  locali  o  di
amministrazioni dello Stato, a tal fine comandati presso  la  Regione
Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi. 
  3. Il personale di cui alla lettera a) del comma 2 e' assegnato, su
richiesta  nominativa  di   ciascun   presidente   di   gruppo,   con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che
provvede   preventivamente    a    verificare    la    compatibilita'
dell'assegnazione  con  le  esigenze   di   servizio   degli   uffici
consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio
presso  altri  uffici  regionali,  il  provvedimento  e'   deliberato
d'intesa con la Giunta regionale, cui  compete  la  verifica  di  cui
sopra. 
  4. La Giunta regionale provvede, altresi', a seguito  di  richiesta
nominativa di ciascun presidente di  gruppo,  all'espletamento  delle
procedure  previste  dalla  vigente  normativa  per  il  comando  del
personale di cui alla lettera b) del comma 2. 
  5. Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere  formalmente
acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso del dipendente. 
  6. I dipendenti assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti
ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano  alle
dipendenze del gruppo consiliare». 
  4. L'art. 5 della legge  regionale  4  novembre  1991,  n.  20,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 5. - 1. L'orario di servizio del personale di cui  all'art.
4, le modalita' per l'effettuazione del lavoro  straordinario,  delle
trasferte  e  delle  missioni,  sono  disciplinate   dai   rispettivi
presidenti  dei  gruppi  consiliari,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia di personale dipendente della Regione. 
  2. Gli oneri relativi alle indennita'  per  missioni  affidate  dai
gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a  carico  dei
gruppi stessi». 
  5. L'art. 6 della legge  regionale  4  novembre  1991,  n.  20,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 6. - 1. I gruppi consiliari che  non  intendano  avvalersi,
per l'intero contingente numerico spettante, o per parte di esso, del
personale dell'organico regionale o comandato e messo a  disposizione
ai sensi dell'art. 4, ricevono, per ogni unita' o quota parte di essa
non assegnata, un contributo mensile  parametrato  alla  retribuzione
annua di un dipendente regionale di categoria D, posizione  economica
D6, riconosciuta dal Contratto  collettivo  di  lavoro  del  Comparto
regioni ed autonomie locali all'epoca vigente,  comprensivo  di  ogni
onere posto a carico del datore di lavoro, di tredicesima  mensilita'
e di trattamento di fine rapporto, con  l'esclusione  dell'emolumento
di cui all'art. 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n.  7,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Il contributo di cui comma 1 e' riconoscibile a decorrere  dalla
data della prima seduta del Consiglio regionale  e  fino  al  termine
della legislatura. 
  3. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua  percezione,  il
contributo e' ripartito su base mensile. 
  4. Il contributo e'  erogato  in  rate  mensili  anticipate  ed  e'
accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del
gruppo. Le spese assunte  ai  sensi  del  presente  articolo  possono
essere coperte utilizzando quota del contributo di  cui  all'art.  3,
comma 2. 
  5. I gruppi provvedono direttamente,  sotto  la  titolarita'  e  la
responsabilita'   esclusiva   del   presidente   del   gruppo,   alla
stipulazione  dei  contratti  di  lavoro  subordinato   o   autonomo,
all'affidamento   delle   consulenze   o   ad   altri   rapporti   di
collaborazione ritenuti occorrenti per il funzionamento  del  gruppo,
accollandosi le spese per la partecipazione del personale a corsi  di
formazione, convegni o congressi ed i relativi oneri di missione». 
  6. L'art. 7 della legge  regionale  4  novembre  1991,  n.  20,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 7. - 1. Ciascun gruppo organizza in assoluta  autonomia  le
proprie attivita' adottando un disciplinare interno  nel  quale  sono
indicate  le  modalita'  per  la  gestione  delle  risorse  messe   a
disposizione  del  Consiglio  regionale  e  per   la   tenuta   della
contabilita', nel rispetto delle linee guida recepite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012. Nello  stesso
deve  essere  previsto  che  il  presidente  del  gruppo   consiliare
autorizza le spese e ne e' responsabile. In caso  di  sua  assenza  o
impedimento, le spese sono autorizzate da altro componente del gruppo
espressamente individuato. L'autorizzazione alla  spesa  deve  essere
conservata unitamente alla documentazione contabile. 
  2. Le operazioni di gestione sono  effettuate  nel  rispetto  degli
obblighi di tracciabilita' dei  pagamenti  previsti  dalla  normativa
vigente. 
  3. Le risorse derivanti da economie  registrate  annualmente  nella
gestione dei  contributi  possono  essere  utilizzate  nell'esercizio
finanziario successivo. Alla scadenza della legislatura, le somme non
impegnate devono essere restituite alla Tesoreria regionale. 
  4. I beni durevoli acquistati dal gruppo consiliare  sono  caricati
in apposito inventario e, al termine della legislatura, restituiti al
Consiglio regionale unitamente  a  mobili,  apparecchiature  e  altri
oggetti assegnati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  con  apposito
verbale». 
  7. L'art. 8 della legge  regionale  4  novembre  1991,  n.  20,  e'
modificato, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 8. - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i  presidenti  dei
gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del  Consiglio
regionale  un  rendiconto  annuale,  debitamente  sottoscritto,   per
consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dimostrare
la regolare tenuta della contabilita', con indicazione delle  risorse
trasferite al  gruppo  dal  Consiglio  regionale  e  del  titolo  del
trasferimento,  nonche'  delle  misure  adottate  per  consentire  la
tracciabilita' dei pagamenti effettuati. 
  2. A fine legislatura, o in caso di  scioglimento  del  gruppo  per
qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire  entro
trenta giorni dall'evento a cura di colui che rivestiva la carica  di
presidente del gruppo. 
  3.  Il  rendiconto  e'  articolato  secondo  il  modello   di   cui
all'allegato  «B»  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 2010 ed e' corredato della copia conforme  della
documentazione contabile relativa alle spese inserite nel  rendiconto
stesso. L'originale di tale documentazione e' conservata a  norma  di
legge. 
  4.  Ciascun  gruppo  trasmette  il  rendiconto  al  Presidente  del
Consiglio regionale che,  informatone  l'Ufficio  di  presidenza,  ne
prende atto unitamente al parere del Collegio dei revisori dei  conti
e lo invia entro cinque giorni al Presidente della Regione  affinche'
possa   inoltrarlo,   entro   sessanta    giorni    dalla    chiusura
dell'esercizio, alla Sezione regionale di controllo della  Corte  dei
conti ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n.  174/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. 
  5. Il rendiconto  rimane  allegato  alla  rendicontazione  prevista
dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853. 
  6. Allo scopo di garantire la massima pubblicita' e trasparenza, il
rendiconto di esercizio e' pubblicato su  apposito  spazio  del  sito
istituzionale della Regione unitamente alla delibera con la quale  la
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si  e'  espressa
sulla regolarita' dello stesso. 
  7. I libri, le scritture e i documenti  contabili  sono  depositati
presso  la  segretaria  dell'Ufficio  di  Presidenza  del   Consiglio
regionale, a fine legislatura  o  all'atto  dello  scioglimento,  per
qualsiasi causa, del gruppo, e sono conservati per almeno dieci  anni
dalla data di deposito». 
  8. Alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, dopo  l'art.  8  e'
aggiunto il seguente: 
    «Art. 8-bis. - 1. I  Presidenti  dei  gruppi  consiliari  possono
avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori dei conti  della
Regione per questioni attinenti alla gestione ovvero  alla  redazione
dei rendiconti e si muniscono del parere del Collegio sul  rendiconto
prima della sua trasmissione al Presidente del Consiglio regionale:».