Art. 13 
 
Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell'attivita'
                         dei gruppi politici 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  lettera
l), del decreto-legge n.  174/2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n.  213/2012,  la  Regione  e'  impegnata  ad  assicurare
l'operativita' di un sistema informativo in cui far affluire tutti  i
dati relativi al finanziamento dell'attivita' dei gruppi politici. 
  2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito  istituzionale
della Regione, alla sezione «Trasparenza», e  sono  resi  disponibili
per via telematica al sistema informativo della Corte dei  conti,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  ed  alla   Commissione   per   la
trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei  partiti  e  movimenti
politici di cui all'art. 9 della  legge  6  luglio  2012,  n.  96,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  3. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente  del
Consiglio regionale, stabilisce con proprio decreto l'individuazione,
le modalita' ed i tempi per il conferimento, la  pubblicazione  e  la
trasmissione delle  informazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di gestione del sistema informativo, anche tenendo conto di
quanto stabilito dalle autorita' indicate al comma 2.