Art. 13 Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell'attivita' dei gruppi politici 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, la Regione e' impegnata ad assicurare l'operativita' di un sistema informativo in cui far affluire tutti i dati relativi al finanziamento dell'attivita' dei gruppi politici. 2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione, alla sezione «Trasparenza», e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, stabilisce con proprio decreto l'individuazione, le modalita' ed i tempi per il conferimento, la pubblicazione e la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' di gestione del sistema informativo, anche tenendo conto di quanto stabilito dalle autorita' indicate al comma 2.