Art. 14 Disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi 1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Norme di razionalizzazione della spesa regionale), e' sostituito dal seguente: «5. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della Manovra nazionale, la partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, anche economici, disciplinati con legge regionale, che comunque ricevono contributi a carico della Regione, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione del presente comma non si applica ai soggetti individuati dall'art. 6, comma 2, della Manovra nazionale e non si applica ai collegi dei revisori dei conti, ai collegi sindacali ed ai revisori dei conti nonche' agli organismi indipendenti di valutazione della performance o nuclei di valutazione». 2. All'art. 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 5, della Manovra nazionale, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, dipendenti o partecipati dalla Regione, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori dei conti, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti. In ogni caso la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie al fine di assicurare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma». 3. Fatte salve le riduzioni gia' operate ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, nelle societa' possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione e dai suoi enti dipendenti il compenso di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie al fine di assicurare l'applicazione della disposizione di cui al primo periodo a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' quotate ed alle loro controllate.