Art. 14 
 
                 Disposizioni di riduzione dei costi 
                    degli apparati amministrativi 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 2010,  n.
16 (Norme di razionalizzazione della spesa regionale), e'  sostituito
dal seguente: «5. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6,  comma
2, della Manovra nazionale, la partecipazione ad  organi  collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, anche  economici,  disciplinati
con legge regionale, che comunque ricevono contributi a carico  della
Regione, nonche'  la  titolarita'  di  organi  dei  predetti  enti  e
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni  di
presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30  euro  a
seduta giornaliera. La disposizione del presente comma non si applica
ai soggetti individuati dall'art. 6, comma 2, della Manovra nazionale
e non si applica ai  collegi  dei  revisori  dei  conti,  ai  collegi
sindacali  ed  ai  revisori  dei   conti   nonche'   agli   organismi
indipendenti  di  valutazione   della   performance   o   nuclei   di
valutazione». 
  2. All'art. 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, dopo  il
comma 5 e' inserito  il  seguente:  «5-bis.  Conformemente  a  quanto
disposto dall'art. 6, comma 5, della  Manovra  nazionale,  tutti  gli
enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici,  anche  con
personalita' giuridica di diritto privato, dipendenti  o  partecipati
dalla Regione, provvedono all'adeguamento dei  rispettivi  statuti  e
regolamenti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo,
gli  organi  di  amministrazione  e  quelli  di  controllo,  ove  non
costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori dei
conti, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente  a
cinque e a tre componenti. In ogni caso la Giunta regionale  provvede
ad adottare i provvedimenti o le iniziative  necessarie  al  fine  di
assicurare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma». 
  3. Fatte salve le riduzioni gia'  operate  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 6, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, nelle  societa'
possedute direttamente o indirettamente in misura  totalitaria  dalla
Regione e dai suoi enti dipendenti il compenso di cui all'art.  2389,
primo comma, del  codice  civile,  dei  componenti  degli  organi  di
amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento.
La Giunta  regionale  provvede  ad  adottare  i  provvedimenti  o  le
iniziative necessarie al  fine  di  assicurare  l'applicazione  della
disposizione di cui al primo periodo a decorrere dalla prima scadenza
del consiglio o del collegio  successiva  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle societa' quotate ed alle loro controllate.