Art. 15 Altre disposizioni in materia di enti, agenzie e organismi pubblici 1. Sulla base delle misure disposte con la legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, la Giunta regionale, ai fini della riduzione della spesa di funzionamento degli enti e degli organismi strumentali della Regione comunque denominati, ai sensi dell'art. 22, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge secondo le linee definite dagli articoli 3, 8 e 32, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, e, comunque, volta a riordinare gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei medesimi tenuto conto della specificita' dei rispettivi ordinamenti. 2. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, ove non intervenga l'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista ai commi 2 e 3, procede, entro il 31 dicembre 2013, ad una complessiva ricognizione degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, o funzioni amministrative spettanti a comuni e province ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, per la loro soppressione o per il loro accorpamento mediante legge regionale e, in ogni caso, per assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. 4. Consumato inutilmente il termine di cui al comma 2, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma sono soppressi.