Art. 15 
 
               Altre disposizioni in materia di enti, 
                    agenzie e organismi pubblici 
 
  1. Sulla base delle misure  disposte  con  la  legge  regionale  20
agosto 2010, n. 16, la Giunta  regionale,  ai  fini  della  riduzione
della spesa di funzionamento degli enti e degli organismi strumentali
della Regione comunque denominati, ai sensi dell'art. 22, commi 2,  3
e 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  predispone,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, una proposta di legge secondo le linee definite dagli articoli
3, 8 e 32, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2012, n.  2,  e,
comunque, volta a riordinare  gli  organi  collegiali  di  indirizzo,
amministrazione, vigilanza e  controllo  dei  medesimi  tenuto  conto
della specificita' dei rispettivi ordinamenti. 
  2. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica ai sensi dell'art.  9  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, la Giunta regionale, ove  non  intervenga  l'intesa  in
sede di Conferenza unificata ivi prevista ai commi 2  e  3,  procede,
entro il 31 dicembre 2013,  ad  una  complessiva  ricognizione  degli
enti,  delle  aziende,  delle  agenzie  e  degli  organismi  comunque
denominati di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, esercitano, anche  in  via  strumentale,
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p),
della Costituzione, o funzioni amministrative spettanti  a  comuni  e
province ai sensi dell'art.  118  della  Costituzione,  per  la  loro
soppressione o per il loro accorpamento mediante legge  regionale  e,
in  ogni  caso,  per  assicurare  la  riduzione  dei  relativi  oneri
finanziari in misura non inferiore al 20 per cento. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle  aziende
speciali, agli  enti  ed  alle  istituzioni  che  gestiscono  servizi
socio-assistenziali, educativi e culturali. 
  4. Consumato inutilmente il termine di cui al comma 2, gli enti, le
agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma sono soppressi.