Art. 16 
 
         Altre disposizioni in materia di societa' pubbliche 
 
  1. Ai fini di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla
Regione e dai suoi enti dipendenti, previsto dall'art. 23-bis,  commi
5-bis  e  5-ter,  del  decreto-legge  n.  201/2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la Giunta regionale  provvede
ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie  affinche'  il
compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma,  del  codice
civile, dai consigli di amministrazioni e  il  trattamento  economico
annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle dette societa'  non  siano
superiori al trattamento economico del primo Presidente  della  Corte
di  cassazione.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni
legislative  e  regolamentari  che  prevedono  limiti   ai   compensi
inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
  2. Stante quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 95/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, nei confronti
delle  societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente   dalla
Regione e dai suoi enti dipendenti, che abbiano conseguito  nell'anno
2011 un fatturato da prestazione di servizi  a  favore  di  pubbliche
amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero  fatturato,  la
Giunta regionale e  gli  enti  dipendenti  dalla  Regione  procedono,
alternativamente: 
    a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013; 
    b) all'alienazione, con procedure  di  evidenza  pubblica,  delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente
legge entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione  del
servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1°  luglio
2014. Il bando di gara  considera,  tra  gli  elementi  rilevanti  di
valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di  tutela  dei
livelli  di  occupazione.  L'alienazione  deve  riguardare   l'intera
partecipazione,    diretta    o    indiretta,    dell'amministrazione
controllante. 
  3. Ove la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione  non
procedano secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, a  decorrere
dal 1° luglio 2014 le predette societa' non possono comunque ricevere
affidamenti diretti di servizi, ne' possono  fruire  del  rinnovo  di
affidamenti di cui sono  titolari.  I  servizi  gia'  prestati  dalle
societa', ove non vengano prodotti nell'ambito  dell'amministrazione,
devono essere acquisiti nel rispetto della  normativa  comunitaria  e
nazionale. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo  non  si
applicano: 
    a) alle societa' che  svolgono  servizi  di  interesse  generale,
anche  aventi  rilevanza  economica,  alle  societa'   che   svolgono
prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'art.
33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  alle  societa'
finanziarie partecipate dalla Regione, ovvero a quelle che gestiscono
banche  dati  strategiche   per   il   conseguimento   di   obiettivi
economico-finanziari, individuate con decreto  del  Presidente  della
Regione, previa deliberazione della Giunta, anche in  relazione  alle
esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati; 
    b) qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del  contesto,  anche  territoriale,  di
riferimento, non  sia  possibile  un  efficace  e  utile  ricorso  al
mercato. In tal caso, la Regione, in tempo  utile  per  rispettare  i
termini di cui al  comma  1,  predispone  un'analisi  del  mercato  e
trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta  verifica
all'Autorita'  garante  della   concorrenza   e   del   mercato   per
l'acquisizione del parere vincolante. 
  5. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al  comma  2
devono essere composti da non piu' di tre membri, di cui due  scelti,
per  le   societa'   a   partecipazione   diretta,   tra   dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o  dei  poteri  di
indirizzo e vigilanza,  ovvero,  per  le  societa'  a  partecipazione
indiretta, scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare  della
partecipazione o dei poteri di indirizzo  e  vigilanza  e  dipendenti
della  stessa  societa'  controllante.  Il  terzo  membro  svolge  le
funzioni     di     amministratore     delegato.     I     dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o  dei  poteri  di
indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti  in  materia  di
onnicomprensivita' del trattamento  economico,  ovvero  i  dipendenti
della societa' controllante hanno obbligo  di  riversare  i  relativi
compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in  base
alle  vigenti  disposizioni,  al  fondo  per  il  finanziamento   del
trattamento economico accessorio, e alla societa' di appartenenza. E'
comunque  consentita  la  nomina  di  un  amministratore  unico.   La
disposizione del presente comma si applica con decorrenza  dal  primo
rinnovo dei consigli  di  amministrazione  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge  e  fino
al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 2 si applicano  le
disposizioni    limitative    delle    assunzioni    previste     per
l'amministrazione  controllante.  Resta  fermo,  sino  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall'art.  9,
comma 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122.  Salva  comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'art.  18,  comma
2,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  7. A decorrere dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  le
societa' di cui al comma 2 possono avvalersi  di  personale  a  tempo
determinato ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. Le medesime  societa'  applicano
le disposizioni di cui all'art. 7,  commi  6  e  6-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  in
materia  di  presupposti,  limiti  e  obblighi  di  trasparenza   nel
conferimento degli incarichi. 
  8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge  e  fino
al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei  singoli
dipendenti delle societa' di cui al  comma  2,  ivi  compreso  quello
accessorio, non puo' superare  quello  ordinariamente  spettante  per
l'anno 2011. 
  9. La Giunta regionale verifica il rispetto dei vincoli di  cui  ai
commi precedenti; in caso di  violazione  dei  suddetti  vincoli  gli
amministratori esecutivi e i dirigenti  responsabili  della  societa'
rispondono, a titolo di danno erariale,  per  le  retribuzioni  ed  i
compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 
  10. Fermo restando quanto diversamente  previsto  dalle  specifiche
disposizioni di legge, i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a totale  partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri,  tenendo  conto  della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel  caso  di
consigli di amministrazione composti da tre membri,  la  composizione
e' determinata sulla base dei criteri di cui al precedente  comma  5.
Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la
composizione dovra' assicurare,  per  le  societa'  a  partecipazione
diretta, la presenza di almeno  tre  dipendenti  dell'amministrazione
titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e  vigilanza,
ovvero, per le societa' a partecipazione indiretta,  la  presenza  di
almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione della societa'  controllante  o  dei  poteri  di
indirizzo  e   vigilanza   e   dipendenti   della   stessa   societa'
controllante. In tale ultimo caso  le  cariche  di  Presidente  e  di
Amministratore delegato  sono  disgiunte  e  al  Presidente  potranno
essere   affidate   dal   Consiglio   di   amministrazione    deleghe
esclusivamente  nelle  aree  relazioni  esterne  e  istituzionali   e
supervisione  delle  attivita'  di  controllo  interno.  Resta  fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma 5.
La disposizione del presente comma  si  applica  con  decorrenza  dal
primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, la Regione e le amministrazioni  del  Sistema  Regione  Molise
ricomprese dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del
2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi  di  qualsiasi  tipo,
anche a in base a convenzione, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42  del  codice  civile  esclusivamente  in  base  a
procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita'  con  la
disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a
favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non
possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e  le
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della  formazione,  le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26  febbraio
1987, n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
1991, n.  381,  le  associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui
all'art. 90  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  nonche'  le
associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli
enti territoriali e locali. 
  12. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del  presente
articolo, la Giunta presenta, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  una  proposta  di  legge  di
riordino delle societa' partecipate dalla Regione. 
  13. Per quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,  la  Giunta
regionale, gli enti,  aziende  e  agenzie  dipendenti  dalla  Regione
applicano le disposizioni di  cui  all'art.  4  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135.