Art. 16 Altre disposizioni in materia di societa' pubbliche 1. Ai fini di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa delle societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, previsto dall'art. 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie affinche' il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazioni e il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle dette societa' non siano superiori al trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 2. Stante quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, nei confronti delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione procedono, alternativamente: a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013; b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente legge entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione, diretta o indiretta, dell'amministrazione controllante. 3. Ove la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione non procedano secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano: a) alle societa' che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle societa' finanziarie partecipate dalla Regione, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, anche in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati; b) qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, la Regione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante. 5. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 2 devono essere composti da non piu' di tre membri, di cui due scelti, per le societa' a partecipazione diretta, tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, ovvero, per le societa' a partecipazione indiretta, scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza e dipendenti della stessa societa' controllante. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento economico, ovvero i dipendenti della societa' controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 2 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall'art. 9, comma 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le societa' di cui al comma 2 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le medesime societa' applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi. 8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle societa' di cui al comma 2, ivi compreso quello accessorio, non puo' superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. 9. La Giunta regionale verifica il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della societa' rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 10. Fermo restando quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione e' determinata sulla base dei criteri di cui al precedente comma 5. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovra' assicurare, per le societa' a partecipazione diretta, la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, ovvero, per le societa' a partecipazione indiretta, la presenza di almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante o dei poteri di indirizzo e vigilanza e dipendenti della stessa societa' controllante. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attivita' di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma 5. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e le amministrazioni del Sistema Regione Molise ricomprese dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche a in base a convenzione, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 12. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, la Giunta presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge di riordino delle societa' partecipate dalla Regione. 13. Per quanto non previsto dal presente articolo, la Giunta regionale, gli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.