Art. 17 Altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica 1. Ai fini di conseguire l'obiettivo di contenimento dei tetti di retribuzione a carico delle finanze regionali nell'ambito previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione non possa essere superiore al trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme erogate all'interessato in ragione di una pluralita' di incarichi ad esso conferiti da un unico organismo o da piu' organismi. Con il provvedimento di cui al primo periodo possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 2. Stanti i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica espressi dall'art. 5 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti dalla stessa dipendenti e le societa' controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi tecnico-operativi della protezione civile. 3. Ferme restando le misure di cui al precedente comma, stanti i principi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, la Regione e gli enti dalla stessa dipendenti non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Eventuali procedure di acquisto in fieri, che non siano pervenute alla definizione del contratto prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono revocate. Le predette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi tecnico-operativi della protezione civile. 4. L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 6. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale gia' adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento. 7. Sono direttamente applicati, dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, i restanti principi fissati dall'art. 5 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, in merito: a) al valore massimo dei buoni pasto attribuiti al personale; b) al divieto di corresponsione di trattamenti economici sostituivi di ferie, riposi e permessi spettanti al personale; c) al divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza; d) alle modalita' di attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 8. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dall'art. 1, comma 141, della legge n. 228/2012, negli anni 2013 e 2014 la Regione ed i suoi enti dipendenti non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il Collegio dei revisori dei conti o il Servizio di bilancio della Regione verificano preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Le predette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi tecnico-operativi della protezione civile.