Art. 17 
 
       Altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica 
 
  1. Ai fini di conseguire l'obiettivo di contenimento dei  tetti  di
retribuzione a carico delle finanze  regionali  nell'ambito  previsto
dall'art. 23-ter  del  decreto-legge  n.  201/2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la Giunta regionale  provvede
ad  adottare  i  provvedimenti  necessari  ad   assicurare   che   il
trattamento economico annuo  onnicomprensivo  di  chiunque  riceva  a
carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni  nell'ambito
di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione non  possa
essere superiore al trattamento economico del Primo presidente  della
Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della  disciplina  di
cui al presente comma devono essere computate in modo  cumulativo  le
somme  erogate  all'interessato  in  ragione  di  una  pluralita'  di
incarichi  ad  esso  conferiti  da  un  unico  organismo  o  da  piu'
organismi. Con il provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  possono
essere previste deroghe  motivate  per  le  posizioni  apicali  delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite  massimo  per  i
rimborsi di spese. 
  2. Stanti i principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica  espressi  dall'art.  5  del   decreto-legge   n.   95/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012,  a  decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge,  la  Regione,  gli  enti
dalla  stessa  dipendenti  e  le  societa'  controllate  non  possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento  della  spesa
sostenuta  nell'anno  2011  per  la  manutenzione,  il   noleggio   e
l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi;  il
predetto  limite  puo'  essere  derogato,  per  il  solo  anno  2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
La predetta disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate
per i servizi sociali e  sanitari  svolti  per  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza,  ovvero  per  i  servizi  tecnico-operativi
della protezione civile. 
  3. Ferme restando le misure di cui al precedente  comma,  stanti  i
principi di contenimento della spesa di cui all'art.  1,  comma  143,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di  stabilita'  2013),  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2014, la Regione e gli enti  dalla  stessa  dipendenti
non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di
locazione  finanziaria  aventi  ad  oggetto  autovetture.   Eventuali
procedure  di  acquisto  in  fieri,  che  non  siano  pervenute  alla
definizione del contratto prima dell'entrata in vigore della presente
legge, sono revocate. Le predette disposizioni non si  applicano  per
gli acquisti effettuati per i servizi sociali e sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero  per  i  servizi
tecnico-operativi della protezione civile. 
  4. L'utilizzo delle autovetture di  servizio  e  di  rappresentanza
assegnate in uso esclusivo  e'  concesso  per  le  sole  esigenze  di
servizio del titolare. 
  5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  4  e'
valutabile   ai   fini   della   responsabilita'   amministrativa   e
disciplinare dei dirigenti. 
  6. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione
delle risorse, in conseguenza della  riduzione  del  parco  auto,  il
personale gia' adibito a mansioni  di  autista  o  di  supporto  alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad  altre  amministrazioni,
e'  restituito  con  decorrenza  immediata  alle  amministrazioni  di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente  assegnato  a
mansioni differenti, con assegnazione  di  un  profilo  professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando  l'area  professionale
di  appartenenza  ed  il  trattamento   economico   fondamentale   in
godimento. 
  7. Sono direttamente applicati,  dalla  Regione  e  dai  suoi  enti
dipendenti, i restanti principi fissati dall'art. 5 del decreto-legge
n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  135/2012,
in merito: 
    a) al valore massimo dei buoni pasto attribuiti al personale; 
    b)  al  divieto  di  corresponsione  di   trattamenti   economici
sostituivi di ferie, riposi e permessi spettanti al personale; 
    c) al divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, gia' appartenenti ai ruoli  delle  stesse  e  collocati  in
quiescenza,  che  abbiano  svolto,  nel  corso  dell'ultimo  anno  di
servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto  dello
stesso incarico di studio e di consulenza; 
    d) alle modalita'  di  attribuzione  del  trattamento  accessorio
collegato alla performance individuale. 
  8. Ferme restando le misure di contenimento  della  spesa  previste
dall'art. 1, comma 141, della legge n. 228/2012, negli  anni  2013  e
2014 la Regione ed i suoi  enti  dipendenti  non  possono  effettuare
spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in
media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo
che l'acquisto sia funzionale alla  riduzione  delle  spese  connesse
alla conduzione degli immobili. In tal caso il Collegio dei  revisori
dei  conti  o  il  Servizio  di  bilancio  della  Regione  verificano
preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere  superiori
alla minore spesa derivante dall'attuazione del  presente  comma.  La
violazione della presente disposizione e' valutabile  ai  fini  della
responsabilita'  amministrativa  e  disciplinare  dei  dirigenti.  Le
predette disposizioni non si applicano per  gli  acquisti  effettuati
per i servizi sociali e  sanitari  svolti  per  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza,  ovvero  per  i  servizi  tecnico-operativi
della protezione civile.