Art. 18 Contenimento della spesa per locazioni passive e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio 1. Stanti le disposizioni di principio contenuto nell'art. 3, commi 4, 5, 6 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, finalizzate al contenimento della spesa dei contratti di locazione passiva, i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione sono ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. 2. Il rinnovo del rapporto di locazione e' consentito solo per presenza e coesistenza: a) della disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; b) della permanenza per l'amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui al successivo comma 5, nonche' di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture. 3. In mancanza delle condizioni di cui al comma 2, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalla Regione nei tempi e nei modi ivi pattuiti. L'amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente piu' vantaggiose e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dell'immobile deve essere autorizzata dalla Giunta regionale previa verifica della convenienza tecnica ed economica della locazione. 4. Stanti gli obiettivi di razionalizzazione e riduzione degli spazi ad uso ufficio posti dall'art. 3, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Regione, annualmente, definisce il proprio fabbisogno di spazi allocativi e individua le superfici da essa occupate non piu' necessarie, attiva accordi con l'Agenzia del demanio e con l'Agenzia del territorio per accertare l'eventuale esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, o per far verificare la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dall'amministrazione regionale tramite indagini di mercato. 5. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un piano di razionalizzazione degli spazi rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti ad esito della razionalizzazione degli spazi e' utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata verificata e accertata, per essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiento di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi. 6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a cura dell'amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del territorio, o, in mancanza della convenzione con l'Agenzia del territorio, da struttura tecnica della Giunta regionale appositamente incaricata, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture. 7. Le norme di cui al presente articolo vincolano, oltre che l'amministrazione regionale, altresi' gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione.