Art. 18 
 
           Contenimento della spesa per locazioni passive 
           e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio 
 
  1. Stanti le disposizioni di principio contenuto nell'art. 3, commi
4, 5, 6 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 135/2012, finalizzate al contenimento della spesa  dei
contratti di locazione passiva, i canoni di locazione passiva  aventi
ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione  sono
ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, della  misura  del  15  per
cento di quanto  attualmente  corrisposto.  A  decorrere  dalla  data
dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione  di  cui  al
periodo precedente si applica  comunque  ai  contratti  di  locazione
scaduti o rinnovati dopo tale data. 
  2. Il rinnovo del rapporto di  locazione  e'  consentito  solo  per
presenza e coesistenza: 
    a) della disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie  per
il pagamento dei canoni, degli  oneri  e  dei  costi  d'uso,  per  il
periodo di durata del contratto di locazione; 
    b)  della  permanenza  per  l'amministrazione   regionale   delle
esigenze allocative in relazione ai fabbisogni  espressi  agli  esiti
dei piani di razionalizzazione di cui al successivo comma 5,  nonche'
di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture. 
  3. In mancanza delle condizioni di  cui  al  comma  2,  i  relativi
contratti di locazione sono risolti di diritto  alla  scadenza  dalla
Regione  nei  tempi  e  nei  modi  ivi  pattuiti.   L'amministrazione
regionale individua in tempo utile soluzioni  allocative  alternative
economicamente  piu'  vantaggiose  e  nel  rispetto  delle   predette
condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie  per
il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi  d'uso,  l'eventuale
prosecuzione  nell'utilizzo  dell'immobile  deve  essere  autorizzata
dalla Giunta regionale previa verifica della convenienza  tecnica  ed
economica della locazione. 
  4. Stanti gli obiettivi  di  razionalizzazione  e  riduzione  degli
spazi ad uso ufficio posti dall'art. 3, comma 9, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1°  gennaio  2014,  la  Regione,
annualmente, definisce il proprio fabbisogno di  spazi  allocativi  e
individua le superfici da essa occupate non piu'  necessarie,  attiva
accordi con l'Agenzia del demanio e con l'Agenzia del territorio  per
accertare l'eventuale esistenza di immobili da assegnare in  uso  fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti  ai  fondi  comuni
d'investimento immobiliare di cui all'art.  4  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre  2001,  n.  410,  e  successive  modificazioni,  o  per  far
verificare la congruita' del canone degli immobili di  proprieta'  di
terzi, ai sensi dell'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dall'amministrazione regionale  tramite  indagini
di mercato. 
  5. La Giunta  regionale  predispone,  entro  novanta  giorni  dalla
entrata in vigore della presente legge, un piano di razionalizzazione
degli spazi rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali
degli uffici e alle risorse umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un
parametro di riferimento compreso tra 20  e  25  metri  quadrati  per
addetto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
ad esito della razionalizzazione degli spazi e' utilizzata,  in  sede
di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a
quello in cui e' stata verificata e accertata, per  essere  destinata
alla  realizzazione  di  progetti  di  miglioramento  della  qualita'
dell'ambiento  di   lavoro   e   di   miglioramento   del   benessere
organizzativo   purche'   inseriti   nell'ambito   dei    piani    di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di  ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere  tenute
in considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla  riduzione  degli
assetti organizzativi. 
  6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione  a
cura dell'amministrazione regionale, si applica la riduzione  del  15
per cento sul canone congruito dall'Agenzia  del  territorio,  o,  in
mancanza della convenzione con l'Agenzia del territorio, da struttura
tecnica  della  Giunta  regionale  appositamente  incaricata,   ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei  piani
di  razionalizzazione  ove  gia'  definiti,  nonche'  in  quelli   di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture. 
  7. Le norme di  cui  al  presente  articolo  vincolano,  oltre  che
l'amministrazione regionale, altresi' gli enti,  aziende  ed  agenzie
dipendenti dalla Regione.