Art. 19 
 
             Disposizioni sull'applicazione dell'art. 47 
            della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24 
 
  1. Il primo comma dell'art. 47 della legge  regionale  23  novembre
1988, n. 24, deve intendersi nel senso che la Regione, anche a tutela
dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi  l'apertura  di  un
procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti  di  un
proprio dipendente o di un proprio amministratore, per fatti  o  atti
direttamente connessi con l'espletamento del servizio o l'adempimento
dei compiti d'ufficio o con l'esercizio del mandato, assume a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, tutti ed
integralmente,  ogni  onere  di   difesa,   sin   dall'apertura   del
procedimento, facendo assistere il dipendente o  l'amministratore  da
un  legale  di  comune  gradimento,  purche'  tali  oneri  non  siano
superiori alla tariffa minima delle  voci  forensi  o  dei  parametri
vigenti all'epoca della conclusione definitiva del procedimento.