Art. 19 Disposizioni sull'applicazione dell'art. 47 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24 1. Il primo comma dell'art. 47 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, deve intendersi nel senso che la Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un proprio dipendente o di un proprio amministratore, per fatti o atti direttamente connessi con l'espletamento del servizio o l'adempimento dei compiti d'ufficio o con l'esercizio del mandato, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, tutti ed integralmente, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente o l'amministratore da un legale di comune gradimento, purche' tali oneri non siano superiori alla tariffa minima delle voci forensi o dei parametri vigenti all'epoca della conclusione definitiva del procedimento.