Art. 2 Trattamento economico dei consiglieri regionali, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. 1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale, anche non consiglieri, si articola in: a) indennita' di carica; b) indennita' di funzione; c) rimborso spese di esercizio del mandato. 2. Il trattamento economico mensile spettante al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione si articola in: a) indennita' di carica; b) indennita' di funzione; c) rimborso spese di esercizio del mandato. 3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 non puo' eccedere complessivamente l'importo mensile riconosciuto dalla regione piu' virtuosa, come individuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Detto importo mensile e' individuato nella seguente misura: 13.800 euro lordi per il Presidente della Giunta regionale e per il Presidente del Consiglio regionale; 11.100 euro lordi per i consiglieri regionali senza ulteriori funzioni. Per gli esercizi successivi al 2013 il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' adeguato sulla base della variazione annuale del costo della vita accertata dall'ISTAT, ove non rideterminato secondo le modalita' di cui al primo periodo del presente comma. 4. Nell'osservanza dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 ha carattere di onnicomprensivita'; non spettano ulteriori diarie, indennita' di presenza e di trasporto e rimborsi spese comunque denominati per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, nonche' di altri organismi statutari o previsti da leggi regionali. 5. L'indennita' di carica e' riconosciuta: a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti dell'Ufficio di presidenza, dalla data della relativa elezione e fino alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni; b) ai consiglieri regionali, dalla data di rispettiva proclamazione e fino alla cessazione dalle funzioni, anche prorogate, per scadenza della legislatura e, comunque, nel caso di cessazione anticipata dalla carica, fino alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale; c) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla data della relativa proclamazione o nomina e fino alla proclamazione del nuovo Presidente e, comunque, fino al verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica previste dalla Statuto. 6. L'indennita' di funzione decorre: a) per il Presidente della Regione e gli assessori, dalla data della proclamazione o nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni; b) per il Presidente del Consiglio regionale e per i componenti dell'Ufficio di presidenza, dalla data di elezione fino alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni; c) per i consiglieri regionali, dalla data di rispettiva proclamazione e fino alla cessazione dalle funzioni, anche prorogate, per scadenza della legislatura e, comunque, fino alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale. 7. Il rimborso spese di esercizio del mandato e' erogato: a) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla data della relativa proclamazione o nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni; b) al Presidente del Consiglio regionale e ai consiglieri, dalla data della proclamazione e fino alla cessazione dalle rispettive funzioni. 8. Il rimborso spese di esercizio del mandato di cui al comma 7 e' disciplinato ai fini fiscali dall'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). 9. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale delle indennita' di cui ai commi 1 e 2 fino al limite dell'intera somma spettante al netto delle ritenute fiscali. La devoluzione puo' altresi' riguardare le indennita' gia' percepite.