Art. 2 
 
Trattamento economico dei consiglieri regionali, del  Presidente  del
  Consiglio regionale, del Presidente e dei componenti  della  Giunta
  regionale. 
 
  1.  Il  trattamento  economico  mensile  spettante  ai  consiglieri
regionali  e  ai  componenti  della  Giunta  regionale,   anche   non
consiglieri, si articola in: 
  a) indennita' di carica; 
  b) indennita' di funzione; 
  c) rimborso spese di esercizio del mandato. 
  2. Il trattamento economico mensile  spettante  al  Presidente  del
Consiglio regionale e al Presidente della Regione si articola in: 
  a) indennita' di carica; 
  b) indennita' di funzione; 
  c) rimborso spese di esercizio del mandato. 
  3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 non puo' eccedere
complessivamente l'importo mensile riconosciuto  dalla  regione  piu'
virtuosa, come individuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b),
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213.  Detto  importo
mensile e' individuato nella seguente misura: 13.800 euro  lordi  per
il  Presidente  della  Giunta  regionale  e  per  il  Presidente  del
Consiglio regionale; 11.100 euro lordi per  i  consiglieri  regionali
senza ulteriori funzioni. Per gli  esercizi  successivi  al  2013  il
trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e'  adeguato  sulla  base
della variazione annuale del costo della vita  accertata  dall'ISTAT,
ove non rideterminato secondo le modalita' di cui  al  primo  periodo
del presente comma. 
  4.  Nell'osservanza  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   e),   del
decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 213/2012, il trattamento economico di  cui  ai  commi  1  e  2  ha
carattere  di  onnicomprensivita';  non  spettano  ulteriori  diarie,
indennita' di presenza e  di  trasporto  e  rimborsi  spese  comunque
denominati per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale,
della Giunta regionale, dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio,
delle commissioni  consiliari  permanenti,  speciali  e  d'inchiesta,
della Conferenza dei Presidenti dei  gruppi  consiliari,  nonche'  di
altri organismi statutari o previsti da leggi regionali. 
  5. L'indennita' di carica e' riconosciuta: 
  a)  al  Presidente  del  Consiglio  regionale  ed   ai   componenti
dell'Ufficio di presidenza, dalla data della relativa elezione e fino
alla data di  insediamento  del  successivo  Consiglio  regionale  e,
comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni; 
  b) ai consiglieri regionali, dalla data di rispettiva proclamazione
e fino alla cessazione dalle funzioni, anche prorogate, per  scadenza
della legislatura e, comunque,  nel  caso  di  cessazione  anticipata
dalla carica, fino  alla  data  in  cui  viene  meno  il  diritto  di
partecipare alle sedute del Consiglio regionale; 
  c) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla  data  della
relativa proclamazione o nomina e fino alla proclamazione  del  nuovo
Presidente e, comunque, fino al verificarsi di  una  delle  cause  di
cessazione dalla carica previste dalla Statuto. 
  6. L'indennita' di funzione decorre: 
  a) per il Presidente della Regione  e  gli  assessori,  dalla  data
della proclamazione o nomina, fino alla proclamazione del  Presidente
della Regione neoeletto e, comunque, non oltre  la  permanenza  nelle
rispettive funzioni; 
  b) per il Presidente del Consiglio regionale  e  per  i  componenti
dell'Ufficio di presidenza, dalla data di elezione fino alla data  di
insediamento del successivo  Consiglio  regionale  e,  comunque,  non
oltre la permanenza nelle rispettive funzioni; 
  c)  per  i  consiglieri  regionali,  dalla   data   di   rispettiva
proclamazione e fino alla cessazione dalle funzioni, anche prorogate,
per scadenza della legislatura e, comunque, fino  alla  data  in  cui
viene meno il  diritto  di  partecipare  alle  sedute  del  Consiglio
regionale. 
  7. Il rimborso spese di esercizio del mandato e' erogato: 
  a) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla  data  della
relativa  proclamazione  o  nomina,  fino  alla   proclamazione   del
Presidente  della  Regione  neoeletto  e,  comunque,  non  oltre   la
permanenza nelle rispettive funzioni; 
  b) al Presidente del Consiglio regionale e  ai  consiglieri,  dalla
data della proclamazione e  fino  alla  cessazione  dalle  rispettive
funzioni. 
  8. Il rimborso spese di esercizio del mandato di cui al comma 7  e'
disciplinato ai fini fiscali dall'art. 52, comma 1, lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). 
  9.  I  consiglieri  e  gli  assessori  regionali  possono  delegare
rispettivamente l'Ufficio di  Presidenza  e  la  Giunta  regionale  a
devolvere alla Regione una percentuale delle  indennita'  di  cui  ai
commi 1 e 2 fino al limite dell'intera somma spettante al netto delle
ritenute  fiscali.  La  devoluzione  puo'  altresi'   riguardare   le
indennita' gia' percepite.