Art. 20 
 
               Aspetti finanziari ed entrata in vigore 
 
  1. La presente legge non importa nuove o maggiori  spese  a  carico
del bilancio regionale. 
  2. La Giunta regionale e' tenuta a quantificare e a  comunicare  al
Consiglio regionale i risparmi di spesa conseguenti  all'applicazione
delle  disposizioni  che  precedono   per   il   corrente   esercizio
finanziario, per il biennio successivo, e comunque a regime, anche ai
fini della copertura finanziaria da assicurare, ai sensi dell'art.  6
della legge regionale 4 maggio 2002, n. 4, a future proposte di legge
di spesa. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della  Regione.  La
presente  legge  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise. 
 
    Campobasso, 25 luglio 2013 
 
                          DI LAURA FRATTURA