Art. 20 Aspetti finanziari ed entrata in vigore 1. La presente legge non importa nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. 2. La Giunta regionale e' tenuta a quantificare e a comunicare al Consiglio regionale i risparmi di spesa conseguenti all'applicazione delle disposizioni che precedono per il corrente esercizio finanziario, per il biennio successivo, e comunque a regime, anche ai fini della copertura finanziaria da assicurare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 4, a future proposte di legge di spesa. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 25 luglio 2013 DI LAURA FRATTURA