Art. 3 
 
              Determinazione del trattamento economico 
 
  1. Entro i limiti massimi di cui al comma 3 dell'art. 2,  l'Ufficio
di  Presidenza  del  Consiglio  regionale,  con  apposita   delibera,
commisura il trattamento economico  dei  consiglieri  regionali  alla
effettiva partecipazione ai lavori  del  Consiglio  regionale,  cosi'
come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148. In particolare: 
  a) determina e differenzia l'ammontare dell'indennita' di  funzione
in relazione allo svolgimento di particolari funzioni,  quali  quelle
di Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio, Vicepresidente
del Consiglio e componente della Giunta,  Segretario  del  Consiglio,
Presidente  di  commissione   consiliare   permanente,   speciale   e
d'inchiesta, presidente di gruppo consiliare, o funzioni afferenti ad
altre cariche; 
  b) prevede la decurtazione dell'indennita' di carica  in  relazione
alla  mancata  partecipazione  del  consigliere  regionale  e   degli
assessori  alle  sedute  del  Consiglio   regionale,   della   Giunta
regionale, dell'Ufficio di presidenza, delle  Commissioni  consiliari
permanenti, speciali e d'inchiesta e di  altri  organi  collegiali  o
gruppo   di   lavoro   formalmente   costituiti   con   deliberazione
dell'Ufficio di presidenza o della Giunta regionale. La riduzione non
e' applicata nei seguenti comprovati casi: 
      1) quando l'assenza e' dipesa  dalla  partecipazione  ad  altra
seduta in uno degli organismi di cui all'alinea,  anche  parzialmente
contemporanea, ovvero di altro organo; 
      2) quando il consigliere o l'assessore  sia  stato  inviato  in
missione istituzionale per conto del Presidente del Consiglio o della
Giunta regionale, a convegni e manifestazioni  strettamente  connesse
all'espletamento  del  mandato,  nel  limite  massimo  stabilito  con
deliberazione dell'Ufficio di presidenza; 
      3) quando l'assenza sia giustificata da motivi di salute o  sia
dipesa da gravi motivi personali o di famiglia; 
      4) quando l'assenza  sia  giustificata  dai  competenti  uffici
giudiziari nei casi previsti dall'ordinamento processuale; 
    c) determina le modalita' di erogazione  del  rimborso  spese  di
esercizio del mandato fino ad un massimo di 5.500 euro.