Art. 3 Determinazione del trattamento economico 1. Entro i limiti massimi di cui al comma 3 dell'art. 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita delibera, commisura il trattamento economico dei consiglieri regionali alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, cosi' come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare: a) determina e differenzia l'ammontare dell'indennita' di funzione in relazione allo svolgimento di particolari funzioni, quali quelle di Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio e componente della Giunta, Segretario del Consiglio, Presidente di commissione consiliare permanente, speciale e d'inchiesta, presidente di gruppo consiliare, o funzioni afferenti ad altre cariche; b) prevede la decurtazione dell'indennita' di carica in relazione alla mancata partecipazione del consigliere regionale e degli assessori alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta e di altri organi collegiali o gruppo di lavoro formalmente costituiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza o della Giunta regionale. La riduzione non e' applicata nei seguenti comprovati casi: 1) quando l'assenza e' dipesa dalla partecipazione ad altra seduta in uno degli organismi di cui all'alinea, anche parzialmente contemporanea, ovvero di altro organo; 2) quando il consigliere o l'assessore sia stato inviato in missione istituzionale per conto del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato, nel limite massimo stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza; 3) quando l'assenza sia giustificata da motivi di salute o sia dipesa da gravi motivi personali o di famiglia; 4) quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari nei casi previsti dall'ordinamento processuale; c) determina le modalita' di erogazione del rimborso spese di esercizio del mandato fino ad un massimo di 5.500 euro.