Art. 4 Divieto di cumulo e partecipazione alle commissioni permanenti 1. In applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e' vietato cumulare indennita' o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di piu' cariche e' tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennita' entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico piu' recente. 2. Ferme restando le cause di incompatibilita' previste dalla normativa vigente, il trattamento economico di cui all'art. 2 non puo' cumularsi con assegni, indennita', emolumenti, medaglie o gettoni di presenza o altri compensi, comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonche' da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. 3. Il trattamento economico non spetta al consigliere ed al componente della Giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle Camere del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione e che fruiscano del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data della proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione. 4. Il trattamento economico non spetta, altresi', al componente di una delle due Camere del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione che nel corso del mandato sia proclamato Consigliere o sia nominato componente della Giunta regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione. 5. Ciascun consigliere regionale e' tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove non incompatibili, e le somme percepite in dipendenza degli stessi. 6. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere regionale ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere regionale persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio regionale ne informa l'Assemblea.