Art. 4 
 
                 Divieto di cumulo e partecipazione 
                     alle commissioni permanenti 
 
  1.  In  applicazione  dell'art.  2,  comma  1,  lettera   d),   del
decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.  213/2012,  e'  vietato  cumulare  indennita'  o  emolumenti,  ivi
comprese le indennita' di funzione o di  presenza  in  commissioni  o
organi  collegiali,  derivanti  dalle  cariche  di  Presidente  della
Regione, di Presidente del Consiglio regionale,  di  assessore  o  di
consigliere regionale. Il titolare  di  piu'  cariche  e'  tenuto  ad
optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo
degli emolumenti o  indennita'  entro  dieci  giorni  dall'assunzione
dell'incarico piu' recente. 
  2. Ferme restando  le  cause  di  incompatibilita'  previste  dalla
normativa vigente, il trattamento economico di  cui  all'art.  2  non
puo'  cumularsi  con  assegni,  indennita',  emolumenti,  medaglie  o
gettoni di presenza o altri compensi, comunque derivanti dagli uffici
di amministratore, sindaco  o  revisore  dei  conti  conferiti  dalle
pubbliche amministrazioni, nonche' da enti  sottoposti  a  controllo,
vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la  Regione
partecipi. 
  3. Il  trattamento  economico  non  spetta  al  consigliere  ed  al
componente della Giunta che nel corso del  mandato  siano  proclamati
componenti  di  una  delle  Camere  del  Parlamento   italiano,   del
Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra  Regione
e che fruiscano del  trattamento  economico  connesso  alle  predette
cariche, dalla  data  della  proclamazione  o  di  nomina  fino  alla
eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione. 
  4. Il trattamento economico non spetta, altresi', al componente  di
una delle due Camere del Parlamento italiano, del Parlamento europeo,
del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione che  nel  corso  del
mandato sia proclamato Consigliere o sia  nominato  componente  della
Giunta regionale e che fruisca  del  trattamento  economico  connesso
alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di  nomina  fino
alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione. 
  5.  Ciascun  consigliere  regionale  e'  tenuto  a  depositare  una
dichiarazione da cui risultino gli  eventuali  incarichi  di  cui  ai
commi 1, 2 e 4, ove  non  incompatibili,  e  le  somme  percepite  in
dipendenza degli stessi. 
  6. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma  precedente,
il  Presidente  del  Consiglio  regionale  diffida   il   consigliere
regionale ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel  caso
in cui  il  consigliere  regionale  persista  nell'inadempimento,  il
Presidente del Consiglio regionale ne informa l'Assemblea.