Art. 5 
 
                   Assegno in caso di sospensione 
 
  1. Al consigliere sospeso  per  effetto  dell'art.  8  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle  disposizioni
in materia di incandidabilita' e  di  divieto  di  ricoprire  cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive  di  condanna
per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190), e' riconosciuto un assegno  pari  al  50  per
cento della indennita' di carica per la durata della sospensione.