Art. 5 Assegno in caso di sospensione 1. Al consigliere sospeso per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e' riconosciuto un assegno pari al 50 per cento della indennita' di carica per la durata della sospensione.