Art. 6 
 
              Rimborso spese per missioni istituzionali 
 
  1.  Il   consigliere   regionale   che,   debitamente   autorizzato
dall'Ufficio di Presidenza, si reca in missione in rappresentanza del
Consiglio regionale, puo' chiedere, dietro presentazione di  regolare
fattura o altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso  delle
spese di viaggio sostenute, utilizzando mezzi pubblici di  trasporto,
inclusi aerei e navi, ovvero in caso di spostamento  con  autovettura
propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione,  fissata  con
delibera dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo corrente di un  litro
di benzina. E' consentito l'uso di taxi e auto a noleggio. 
  2. In caso di missione istituzionale e', altresi', riconosciuto  il
rimborso delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  per
l'alloggio  in  albergo,  per  il  vitto  e  la  sosta  del   proprio
autoveicolo.