Art. 6 Rimborso spese per missioni istituzionali 1. Il consigliere regionale che, debitamente autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, si reca in missione in rappresentanza del Consiglio regionale, puo' chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di viaggio sostenute, utilizzando mezzi pubblici di trasporto, inclusi aerei e navi, ovvero in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione, fissata con delibera dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo corrente di un litro di benzina. E' consentito l'uso di taxi e auto a noleggio. 2. In caso di missione istituzionale e', altresi', riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e la sosta del proprio autoveicolo.