Art. 7 
 
                Obblighi di pubblicazione concernenti 
                   i titolari di cariche politiche 
 
  1. La Regione pubblica nel proprio sito istituzionale, alla sezione
«Trasparenza», con riferimento a ciascun  consigliere  regionale,  al
Presidente ed a ciascun componente della Giunta regionale, anche  non
eletto consigliere, i documenti e le informazioni di cui all'art. 14,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione   delle   informazioni   da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni), secondo le modalita', alle scadenze e relativamente
ai soggetti  previsti  dallo  stesso  articolo,  assicurando  che  le
informazioni concernenti lo stato patrimoniale contemplino: i dati di
reddito e di  patrimonio,  con  particolare  riferimento  ai  redditi
annualmente  dichiarati;  i  beni  immobili   e   mobili   registrati
posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e  non  quotate;  la
consistenza degli investimenti in titoli  obbligazionari,  titoli  di
Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di
investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie. 
  2. Le informazioni e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti  e
pubblicati a cura della Presidenza del Consiglio regionale. L'Ufficio
di  presidenza  del  Consiglio  regionale  stabilisce   con   propria
deliberazione, nel rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  del
decreto  legislativo  n.  33/2013,   modalita'   e   tempi   per   la
comunicazione delle informazioni e dei documenti di cui al  comma  1.
In  caso  di  parziale  o   mancata   ottemperanza   all'obbligo   di
comunicazione  il  Presidente   del   Consiglio   regionale   diffida
l'inadempiente a provvedere entro  il  termine  di  quindici  giorni,
decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto,
e' applicata una sanzione pari al dieci per cento dell'indennita'  di
carica di cui all'art. 2. In caso di  ulteriore  mancato  adempimento
entro il termine di quindici giorni, e' applicata una riduzione  pari
al cinquanta per cento dell'indennita' di carica.