Art. 7 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche politiche 1. La Regione pubblica nel proprio sito istituzionale, alla sezione «Trasparenza», con riferimento a ciascun consigliere regionale, al Presidente ed a ciascun componente della Giunta regionale, anche non eletto consigliere, i documenti e le informazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), secondo le modalita', alle scadenze e relativamente ai soggetti previsti dallo stesso articolo, assicurando che le informazioni concernenti lo stato patrimoniale contemplino: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie. 2. Le informazioni e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti e pubblicati a cura della Presidenza del Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, modalita' e tempi per la comunicazione delle informazioni e dei documenti di cui al comma 1. In caso di parziale o mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione il Presidente del Consiglio regionale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, e' applicata una sanzione pari al dieci per cento dell'indennita' di carica di cui all'art. 2. In caso di ulteriore mancato adempimento entro il termine di quindici giorni, e' applicata una riduzione pari al cinquanta per cento dell'indennita' di carica.