Art. 8 Assegno di fine mandato 1. A coloro che hanno ricoperto le cariche di consigliere regionale, di Presidente del Consiglio regionale, di Presidente o di componente della Giunta regionale, spetta, ove non rieletti o nuovamente nominati, l'assegno di fine mandato la cui misura non puo' eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa, come individuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. 2. La misura dell'assegno e' stabilita in una mensilita' dell'indennita' di carica lorda, che risulta spettante al consigliere regionale senza altre funzioni al momento della cessazione dall'incarico dell'avente diritto, per ogni anno di servizio svolto e sino al massimo di dieci anni. La frazione di anno superiore a sette mesi e' considerata come anno intero. 3. A tal fine, e' trattenuto, su ciascuna mensilita' lorda dell'indennita' di carica corrisposta, un contributo in misura dell'8,33 per cento. 4. In caso di morte l'assegno di fine mandato e' versato agli eredi. 5. In caso di piu' liquidazioni dell'indennita' di fine mandato per distinti periodi di servizio, resta fermo il limite massimo di dieci anni di cui al comma 2. 6. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui al comma 3 per gli anni di mandato successivi al decimo e puo' richiedere l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 maturato.