Art. 8 
 
                       Assegno di fine mandato 
 
  1.  A  coloro  che  hanno  ricoperto  le  cariche  di   consigliere
regionale, di Presidente del Consiglio regionale, di Presidente o  di
componente  della  Giunta  regionale,  spetta,  ove  non  rieletti  o
nuovamente nominati, l'assegno di fine mandato la cui misura non puo'
eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla  regione  piu'
virtuosa, come individuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 213/2012. 
  2.  La  misura  dell'assegno  e'  stabilita   in   una   mensilita'
dell'indennita' di carica lorda, che risulta spettante al consigliere
regionale  senza  altre  funzioni   al   momento   della   cessazione
dall'incarico dell'avente diritto, per ogni anno di servizio svolto e
sino al massimo di dieci anni. La frazione di anno superiore a  sette
mesi e' considerata come anno intero. 
  3.  A  tal  fine,  e'  trattenuto,  su  ciascuna  mensilita'  lorda
dell'indennita'  di  carica  corrisposta,  un  contributo  in  misura
dell'8,33 per cento. 
  4. In caso di morte l'assegno  di  fine  mandato  e'  versato  agli
eredi. 
  5. In caso di piu' liquidazioni dell'indennita' di fine mandato per
distinti periodi di servizio, resta fermo il limite massimo di  dieci
anni di cui al comma 2. 
  6. Il consigliere regionale che abbia  esercitato  il  mandato  per
dieci anni, anche non consecutivi, qualora  sia  rieletto  o  sia  in
carica alla data di entrata in vigore della presente  legge,  non  e'
assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui al comma 3 per
gli  anni  di  mandato  successivi  al  decimo  e   puo'   richiedere
l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 maturato.