Art. 4 
 
             Ripianamento del disavanzo 2012 e modifica 
      dell'autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie 
 
  1.  In  relazione  alle   risultanze   effettive   della   gestione
dell'esercizio finanziario 2012, determinate per i fondi regionali in
€ 913.716.100,98, in attuazione delle disposizioni di cui al comma  3
dell'articolo 2 della legge  regionale  15  maggio  2013,  n.  9,  il
disavanzo  finanziario  da  riassorbire  nel  triennio  2013-2015  e'
rideterminato  in  €  226.716.100,98  per  l'anno  2013   ed   in   €
343.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  2. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1,  la  quota  di
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 cui  si  provvede  a
dare copertura con le modalita' previste dall'articolo  2,  comma  4,
della legge regionale 15 maggio  2013,  n.  9,  e'  rideterminata  in
€ 226.716.100,98  e   l'autorizzazione   ad   effettuare   operazioni
finanziarie di cui all'articolo 2,  comma  5,  della  medesima  legge
regionale n. 9/2013, per il finanziamento di quota parte delle  spese
di investimento dei comuni,  pari  a  60.000  migliaia  di  euro,  e'
incrementata dell'ulteriore somma di € 86.283.899,02. 
  3. Per effetto dei commi  precedenti,  al  bilancio  di  previsione
della Regione per il triennio 2013-2015, sono apportate  le  seguenti
variazioni, riportate nell'annessa tabella B di cui all'articolo 2: 
 
  Spesa                          Importi in euro 
   UPB        Capitoli                2013 
0.0.0.0.0       00002            - 86.283.899,02 
4.2.1.5.99     215727            + 86.283.899,02