Art. 4 Ripianamento del disavanzo 2012 e modifica dell'autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie 1. In relazione alle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2012, determinate per i fondi regionali in € 913.716.100,98, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, il disavanzo finanziario da riassorbire nel triennio 2013-2015 e' rideterminato in € 226.716.100,98 per l'anno 2013 ed in € 343.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 2. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, la quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 cui si provvede a dare copertura con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, e' rideterminata in € 226.716.100,98 e l'autorizzazione ad effettuare operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge regionale n. 9/2013, per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni, pari a 60.000 migliaia di euro, e' incrementata dell'ulteriore somma di € 86.283.899,02. 3. Per effetto dei commi precedenti, al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013-2015, sono apportate le seguenti variazioni, riportate nell'annessa tabella B di cui all'articolo 2: Spesa Importi in euro UPB Capitoli 2013 0.0.0.0.0 00002 - 86.283.899,02 4.2.1.5.99 215727 + 86.283.899,02